Sentenza del 21/11/2017 n. 6494 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Società cancellata - Estinzione del debito tributario societario anche per i soci - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi è stata respinta. L’estinzione del debito tributario della società conseguente alla sua cancellazione non si estende ai debiti fiscali propri dei soci, derivanti dai redditi a essi attribuibili. Gli ex soci devono pertanto contestare gli avvisi di accertamento nel merito, dimostrando eventualmente l’inesistenza o l’erronea quantificazione dei redditi accertati; non possono limitarsi a invocare l’estinzione della società.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano che la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la conseguente estinzione del debito tributario societario, dovesse estendersi anche ai redditi imputati direttamente ai soci, con conseguente venir meno degli accertamenti nei loro confronti. La questione riguardava quindi l’effetto della cancellazione della società sulle obbligazioni fiscali personali dei soci.
Norme richiamate
Principio dell’autonomia dell’obbligazione tributaria del socio rispetto a quella della società
Il debito fiscale imputato al socio per redditi a lui attribuibili conserva una propria autonomia rispetto al debito tributario della società. La cancellazione della società non determina automaticamente l’estinzione dell’obbligazione personale del socio.
Disciplina civilistica dell’estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese
La cancellazione comporta l’estinzione della società, ma non elimina necessariamente le pretese fiscali riferite a soggetti diversi dalla società, come gli ex soci, quando tali pretese riguardano redditi personali loro attribuiti.
Massime di principio
- La cancellazione di una società non determina automaticamente l’estinzione delle obbligazioni tributarie personali degli ex soci.
- Occorre distinguere tra debito fiscale della società e reddito imputato direttamente al socio: il secondo può rimanere accertabile anche dopo l’estinzione della società.
- Un ex socio che contesta un accertamento deve impugnare l’atto nel merito, contestando l’esistenza, l’imputazione o la quantificazione del reddito, senza fondarsi soltanto sulla cancellazione della società.
- L’estinzione del soggetto societario non impedisce, di per sé, all’Amministrazione finanziaria di far valere obbligazioni fiscali autonome riferibili agli ex soci.
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