Ordinanza n. 1521/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli in data 28/04/2026 e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Napoli il 28 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo era fondato sulla valutazione della strumentalità dell'instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva precedentemente attivato la procedura dei flussi e ottenuto il nulla osta al lavoro. Il ricorrente contestava implicitamente la legittimità di tale valutazione, sostenendo inoltre, nella memoria partecipativa trasmessa il 12 marzo 2026, l'esistenza di elementi sopravvenuti favorevoli.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, ha giudicato non irragionevole la valutazione dell'amministrazione circa la natura strumentale dell'instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva attivato la procedura flussi e ottenuto il nulla osta. Il giudice ha inoltre rilevato che la memoria partecipativa del 12 marzo 2026 non aveva introdotto nel procedimento sopravvenienze valutabili a favore del ricorrente. Non è stata adottata alcuna misura cautelare sospensiva. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti apprezzabili profili di fondatezza e ha respinto l'istanza di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego amministrativo può essere negata quando la valutazione dell'amministrazione risulti non irragionevole e non emergano apprezzabili profili di fondatezza del ricorso.
- Nel procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, la valutazione amministrativa sulla possibile strumentalità dell'instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che abbia attivato la procedura dei flussi e ottenuto il nulla osta non è illegittima, in sede cautelare, se non risulta irragionevole.
- Le allegazioni contenute nella memoria partecipativa non sono idonee a fondare una tutela cautelare quando non introducano nel procedimento sopravvenienze concretamente valutabili a favore dell'interessato.
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