Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/05/2017 n. 842 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Documentazione extracontabile - Valore probatorio - Artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009, contestando il recupero a tassazione di maggiori ricavi derivanti dalla gestione di apparecchi da gioco. In particolare, ha sostenuto che i dati comunicati telematicamente dal concessionario fossero incompleti, non certificati e riferiti alla remunerazione complessiva della filiera, comprensiva anche delle quote spettanti al concessionario e agli esercenti. Ha inoltre dedotto l'erronea applicazione della percentuale minima di vincite, l'assenza di contraddittorio preventivo, l'insufficiente motivazione degli avvisi e la mancata considerazione della documentazione e dei propri ricalcoli.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto i ricorsi, ritenendo gli accertamenti insufficientemente provati. In appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione e confermato la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto attendibili i dati trasmessi telematicamente dai concessionari della rete, soggetti individuati tramite procedure pubbliche e tenuti alla gestione e comunicazione dei dati relativi alla raccolta e alle vincite. Tali dati costituiscono una presunzione di legittimità, superabile solo mediante una contestazione puntuale e documentata, non raggiunta dalla società. Le contestazioni relative ad anomalie di singoli apparecchi o periodi limitati e le mere argomentazioni sull'incompletezza dei prospetti non sono state ritenute sufficienti. L'appello dell'Ufficio è stato accolto, gli accertamenti sono stati confermati e la società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.000 per il primo grado ed euro 1.500 per il secondo grado.

Norme richiamate

  • Art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina i poteri e le modalità dell'accertamento delle imposte sui redditi; nel caso concreto, l'accertamento è stato fondato sul raffronto tra i dati dei concessionari e quelli dichiarati dal contribuente.

  • Art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Riguarda l'accertamento dell'IVA e consente il recupero delle maggiori operazioni imponibili sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 51, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    È stato richiamato quale base normativa per richiedere a terzi, inclusi i concessionari, dati e informazioni rilevanti ai fini del controllo fiscale.

  • Art. 32, comma 1, nn. 4 e 8, d.P.R. n. 600 del 1973

    Attribuisce all'Amministrazione finanziaria poteri di acquisizione di informazioni e documenti da soggetti terzi nell'ambito dell'attività di accertamento.

  • Art. 110, comma 6, R.D. n. 773 del 1931 (TULPS)

    Individua gli apparecchi da gioco oggetto della disciplina di settore e collegati alla rete telematica di controllo.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    È stato invocato dalla contribuente in relazione all'obbligo di motivazione e alla conoscibilità degli elementi posti a fondamento dell'atto; la decisione d'appello ha ritenuto sufficiente la ricostruzione basata sui dati del concessionario.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 199/E

    Prevede che le distinte del concessionario indichino raccolta complessiva, vincite, compensi contrattuali e importi da versare, costituendo base per la contabilizzazione dei compensi dei diversi operatori della filiera e per i controlli fiscali.

Massime di principio

  • I dati telematici trasmessi da un concessionario autorizzato, relativi alla raccolta e ai compensi derivanti da apparecchi da gioco, possono costituire una base probatoria idonea per un accertamento fiscale, soprattutto se confrontati con i dati dichiarati dal contribuente.
  • Il contribuente che contesta l'accertamento deve fornire una prova contraria concreta, analitica e documentata, dimostrando quali dati siano errati e come tali errori incidano sulla determinazione dei ricavi; non bastano contestazioni generiche sull'incompletezza o inattendibilità dei prospetti.
  • Le anomalie riferite a singoli apparecchi o a periodi circoscritti devono essere valutate in rapporto ai dati complessivi del periodo d'imposta e, di regola, non sono sufficienti da sole a smentire una ricostruzione annuale fondata su dati telematici.
  • Nella filiera degli apparecchi da gioco occorre distinguere le quote spettanti a concessionario, gestore ed esercente. La corretta contabilizzazione deve basarsi sulle distinte e sugli accordi contrattuali che specificano la remunerazione di ciascun soggetto.
  • Quando l'Amministrazione acquisisce dati da terzi mediante i propri poteri istruttori e li espone in modo sufficientemente comprensibile nell'avviso, la mancata produzione di documentazione ulteriore o certificata non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
  • La contestazione dell'assenza di contraddittorio preventivo non comporta necessariamente l'annullamento dell'atto, in particolare quando non sia dimostrato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa o quando l'accertamento non richieda, secondo la disciplina applicabile, un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.