Cassazione Civile, Ordinanza n. 01677/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un soggetto ritenuto operare nel commercio di opere d’arte per l’anno d’imposta 2008, recuperando Irpef, Iva e Irap non versate. La controversia era stata parzialmente definita in primo grado e poi decisa in appello con accoglimento parziale di entrambe le impugnazioni: il giudice regionale aveva ritenuto legittima, tra l’altro, la considerazione dei prelevamenti bancari ai fini del maggior reddito, la qualificazione dell’attività come impresa, l’assoggettamento a Irap e, in tema Iva, l’applicazione del regime speciale del margine con determinazione della base imponibile sulla differenza tra ricavi e costi accertati. In Cassazione l’Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 36 del d.l. n. 41/1995, sostenendo che, nel caso concreto, dovesse applicarsi il regime forfettario del margine e non quello analitico, poiché il prezzo di acquisto delle singole opere non era stato provato e non poteva essere sostituito dai costi accertati in sede di verifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il solo motivo di ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, nel regime speciale del margine per il commercio di oggetti d’arte, la regola è la determinazione analitica del margine sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie; tuttavia, quando il prezzo di acquisto manca, è privo di rilevanza o non è determinabile, la base imponibile Iva va determinata forfettariamente nella misura del 60% del prezzo di vendita. Ha chiarito che i costi di impresa accertati ai fini reddituali sono concetto distinto dal prezzo di acquisto delle singole opere, sicché la loro accertabilità non consente di sostituire la regola forfettaria prevista dalla norma quando manca la prova del costo di acquisto specifico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione di legge denunciata con il ricorso
è il parametro processuale utilizzato per censurare in cassazione la violazione dell’art. 36 d.l. n. 41/1995
art. 36, d.l. n. 41/1995
regime speciale del margine
nel commercio di beni usati e oggetti d’arte, la base imponibile Iva si calcola di regola sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto; se il prezzo di acquisto manca, è privo di rilevanza o non è determinabile, si applica la determinazione forfettaria pari al 60% del prezzo di vendita
Massime di principio
- Nel regime speciale del margine per la cessione di oggetti d’arte, la base imponibile Iva va determinata, in via ordinaria, in modo analitico sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto della singola opera, oltre alle spese di riparazione e accessorie.
- La determinazione forfettaria del margine al 60% del prezzo di vendita è ammessa solo quando il prezzo di acquisto della singola opera manca, è privo di rilevanza o non è determinabile; non è sufficiente che siano stati accertati costi di impresa in senso generico.
- Ai fini dell’applicazione del regime del margine, il "prezzo di acquisto" della specifica opera d’arte e i costi di esercizio accertati ai fini tributari sono concetti distinti e non sovrapponibili.
- Quando la sentenza di merito applica il criterio analitico in presenza di mancata prova del prezzo di acquisto delle opere cedute, essa viola la disciplina normativa del regime speciale e deve essere cassata con rinvio.
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