Cassazione Penale, Sentenza n. 31845/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma della responsabilità per guida in stato di ebbrezza (fatto del 5/12/2017). Contestazioni principali: 1) mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla revoca dei testi della difesa precedentemente ammessi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omesso avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. (avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da difensore) rilevato solo dopo l'esito positivo dell'alcoltest; 3) mancata dimostrazione della revisione/omologazione/taratura dell'etilometro utilizzato; 4) vizio di motivazione sulla negazione delle attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen.; 5) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o aspecifici: 1) la deduzione della nullità relativa alla revoca dei testi è tardiva perché non tempestivamente eccepita in udienza, con applicazione dell'art.182, comma 2, c.p.p.; 2) la mancata indicazione nell'atto scritto dell'avviso ex art.114 è stata considerata censura di merito avendo la Corte di merito spiegato che l'avviso è stato dato oralmente e poi verbalizzato; 3) la difesa non ha prodotto elementi per dimostrare malfunzionamento o difetto di controllo dell'etilometro, sicché l'esito positivo dell'alcoltest resta prova dello stato di ebbrezza e grava sulla difesa l'onere di fornire prova contraria (es. libretto metrologico o escussione del responsabile dei controlli); 4) il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di merito congruamente motivata in relazione alla condotta e al precedente specifico; 5) la causa di non punibilità per tenuità è stata esclusa dalla Corte di merito in ragione dell'apprezzabile superamento del tasso alcolemico, della guida notturna e del coinvolgimento in incidente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada (guidare in stato di ebbrezza)
Il reato contestato è qualificato in base ai commi indicati; l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza salvo che la difesa dimostri il difetto dell'accertamento o del funzionamento dello strumento.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione e alle nullità censurate in cassazione (formulazione del motivo conforme ai limiti di motivazione richiesti).
art. 114 disp. att. c.p.p.
La Corte ha ritenuto che l'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore può essere reso oralmente e successivamente trascritto nel verbale degli accertamenti urgenti; la mancata trascrizione immediata non ha comportato automaticamente l'annullamento della prova se risulta che l'avviso è stato fornito.
art. 495, comma 2, c.p.p.
Riferimento al diritto della parte di 'difendersi provando' e al principio della parità delle armi, usato per qualificare la nullità come di ordine generale a regime intermedio e per giustificare l'applicazione dell'art.182 comma 2 c.p.p. in caso di mancata tempestiva eccezione.
art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)
Riferimento ai principi della parità delle armi e del contraddittorio come parametro costituzionale e sovranazionale cui ricondurre le garanzie procedurali.
art. 111, comma 2 Cost.
Rinvio costituzionale in tema di contraddittorio tra le parti e diritto di difesa, richiamato per la valutazione delle nullità procedure e della necessità di tempestiva eccezione.
art. 182, comma 2, c.p.p.
Stabilisce la decadenza dall'eccepire talune nullità se la parte assiste al provvedimento e non le eccepisce immediatamente: la Corte lo ha applicato per ritenere tardiva la deduzione della nullità relativa alla revoca dei testi.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ha considerato che il diniego delle attenuanti è valutazione discrezionale di merito, motivata in relazione alla condotta concreta e a precedenti specifici, e quindi non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto / causa di non punibilità)
La Corte di merito ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità valutando la non particolare tenuità del fatto in ragione dell'apprezzabile superamento del tasso alcolemico, della guida notturna e del coinvolgimento in incidente.
Corte costituzionale, sent. n.186/2000 (richiamata)
Richiamata in ordine al principio che l'inammissibilità non derivi da assenza di colpa della parte e alla possibilità di sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- Le nullità procedurali relative a provvedimenti cui la parte 'assiste' devono essere eccepite immediatamente in udienza; la mancata eccezione comporta decadenza ex art.182 comma 2 c.p.p.
- La mancata trascrizione immediata di un avviso (es. art.114 disp. att. c.p.p.) non vale automaticamente ad annullare l'accertamento se dalla motivazione emerge che l'avviso è stato effettivamente dato oralmente e poi verbalizzato; la questione può ridursi a censura di merito.
- L'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova presuntiva dello stato di ebbrezza: è onere della difesa dimostrare il difetto di funzionamento, la mancata omologazione o la mancata taratura dell'etilometro (es. produzione del libretto metrologico o escussione del responsabile dei controlli).
- La valutazione sull'applicabilità delle attenuanti generiche è tipicamente una valutazione di merito del giudice e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica, congrua e non contraddittoria.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione concreta della modesta offensività del fatto; elementi come apprezzabile superamento del tasso alcolemico, guida notturna e coinvolgimento in incidente rendono difficile l'applicazione della tenuità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
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