Sentenza n. 2019/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Pistoia di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la conversione del permesso per attesa occupazione in un permesso per lavoro autonomo, dichiarando di essere titolare dal febbraio 2020 di un’impresa individuale di vendita ambulante al dettaglio di prodotti tessili. La Questura, rilevata l’omessa dichiarazione dei redditi per il 2021 e la mancata prova di redditi derivanti dall’attività, aveva comunicato i motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. In risposta, la richiedente aveva prodotto un F24 di euro 103,32 e un estratto previdenziale relativo a rapporti subordinati cessati nel 2015. Il diniego era stato fondato sull’insufficienza reddituale e sulla mancata emersione dei presupposti per un diverso titolo di soggiorno. In ricorso sono stati dedotti la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e il difetto di istruttoria, sostenendo che il diniego si basasse illegittimamente sull’irregolarità contributiva; la ricorrente ha inoltre invocato la possibilità di svolgere lavoro subordinato, una relazione affettiva in Italia e la precedente titolarità della protezione sussidiaria. In giudizio ha prodotto due contratti di lavoro subordinato, ciascuno della durata di due settimane, e un estratto previdenziale aggiornato, dal quale risultavano euro 2.658,84 per il 2021 come titolare d’impresa ed euro 1.098 per il 2022 per dodici giornate di lavoro agricolo. Risultava inoltre che aveva rinunciato formalmente alla protezione internazionale. Non erano stati documentati elementi oggettivi di stabilità della relazione affettiva né fatti concreti attestanti rischi in caso di rimpatrio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione dell’insufficienza reddituale: i redditi documentati per il 2021 e il 2022 erano manifestamente inferiori anche al parametro minimo dell’assegno sociale e non dimostravano un’attività autonoma effettivamente remunerativa né un sostentamento autonomo e stabile. L’irregolarità contributiva non era stata trattata come autonoma causa ostativa, ma come indice della sostanziale inattività e improduttività dell’impresa; i due contratti subordinati, prodotti in giudizio e limitati a due settimane ciascuno, non provavano una condizione reddituale stabile né una prognosi favorevole di reinserimento lavorativo. L’eccepito difetto di istruttoria è stato quindi escluso, anche considerando che l’Amministrazione aveva valutato la possibilità di un permesso ad altro titolo. La precedente protezione sussidiaria non poteva essere invocata dopo la rinuncia formalizzata e trasmessa alla Commissione territoriale; non erano stati provati rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti, né una lesione sproporzionata della vita privata e familiare. Anche la relazione affettiva è stata ritenuta non provata in mancanza di elementi obiettivi quali coabitazione, comunanza di vita, stabilità e obblighi reciproci di assistenza. La condanna menzionata dalla ricorrente non costituiva motivazione del diniego, essendo stata accertata un’omonimia con la persona condannata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998
Va premesso che, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla verifica della permanenza delle condizioni richieste per il rilascio e deve essere negato qualora tali condizioni siano venute meno, salvo che siano sopraggiunti nuovi elementi idonei a consentirne il rilascio ovvero si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il rinnovo richiede che persistano le condizioni previste per il rilascio; il diniego è dovuto quando siano venute meno, salvo nuovi elementi idonei o irregolarità amministrative sanabili.
art. 26, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998
Con specifico riferimento al permesso per lavoro autonomo, vengono inoltre in rilievo i requisiti previsti dall’art. 26, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo e, in particolare, la disponibilità di risorse adeguate all’esercizio dell’attività e di un reddito annuo proveniente da fonti lecite in misura non inferiore alla soglia prevista dalla legge.
Il permesso per lavoro autonomo presuppone risorse adeguate per l’attività e un reddito annuo lecito almeno pari alla soglia legale.
art. 10-bis l. 241/1990
Le venivano pertanto comunicati, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, in data -OMISSIS-.
Il testo attesta la comunicazione dei motivi ostativi e il successivo contraddittorio procedimentale, ma non formula una specifica interpretazione della disposizione.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Va infine rilevato che l’Amministrazione ha anche verificato, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998, la possibilità di rilasciare un permesso ad altro titolo; la ricorrente, già beneficiaria di protezione sussidiaria, aveva tuttavia formalizzato la rinuncia alla protezione internazionale ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 25 del 2008, rinuncia della quale risulta documentata la trasmissione alla competente Commissione territoriale, con conseguente impossibilità di invocare la perdurante efficacia dello status precedentemente riconosciuto;
Nel valutare il diniego, l’Amministrazione ha verificato la possibilità di rilasciare un permesso per un diverso titolo; la rinuncia formalizzata alla protezione internazionale impedisce di invocare la persistente efficacia dello status già riconosciuto.
art. 34 d.lgs. 25/2008
La ricorrente, già beneficiaria di protezione sussidiaria, aveva tuttavia formalizzato la rinuncia alla protezione internazionale ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 25 del 2008, rinuncia della quale risulta documentata la trasmissione alla competente Commissione territoriale, con conseguente impossibilità di invocare la perdurante efficacia dello status precedentemente riconosciuto;
La rinuncia alla protezione internazionale, formalizzata e trasmessa alla Commissione territoriale, esclude che la ricorrente possa fondare la permanenza del soggiorno sulla perdurante efficacia dello status precedente.
Massime di principio
- Nel rinnovo del permesso di soggiorno devono essere verificate la permanenza delle condizioni originarie e l’eventuale sopravvenienza di elementi idonei; per il permesso per lavoro autonomo occorre dimostrare risorse adeguate e un reddito lecito almeno pari alla soglia legale.
- La verifica del requisito reddituale per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo deve essere concreta e attualizzata; redditi manifestamente inferiori al parametro minimo assunto dall’Amministrazione possono giustificare la conclusione che non sia assicurato un sostentamento autonomo e stabile.
- L’irregolarità contributiva non costituisce, di per sé, una causa ostativa al rinnovo quando sia utilizzata come elemento indiziario della sostanziale inattività e improduttività dell’impresa e la decisione poggi anche sull’insufficienza dei redditi documentati.
- Rapporti di lavoro subordinato brevi e di modesta consistenza, anche se documentati successivamente, non dimostrano da soli una condizione reddituale stabile o una prognosi favorevole di effettivo reinserimento lavorativo.
- La tutela della vita privata e familiare e l’invocazione di rischi in caso di rimpatrio richiedono allegazioni e riscontri concreti; una relazione affettiva non documentata quanto a coabitazione, comunanza di vita, stabilità o assistenza reciproca non basta a provare un vincolo familiare meritevole di tutela rafforzata.
- La rinuncia formalizzata alla protezione internazionale e trasmessa alla Commissione competente impedisce di invocare la perdurante efficacia dello status precedentemente riconosciuto.
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