Sentenza del 25/09/2015 n. 19053 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate e del Ministero. Non ha quindi modificato la decisione della Commissione tributaria regionale, favorevole alla società contribuente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso per cassazione verteva su due motivi. Il primo denunciava la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione alla sanatoria per l'annualità 1999: l'Amministrazione sosteneva che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente ritenuto illegittimo il rifiuto dell'Ufficio. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava una statuizione non contenuta nella sentenza impugnata: la CTR aveva invece rilevato che la società aveva dichiarato di non aver aderito al condono e che l'Ufficio non aveva prodotto documentazione comprovante l'eventuale adesione. Il secondo motivo riguardava la deducibilità fiscale di ulteriori ammortamenti anticipati, iscritti tra le variazioni in diminuzione, alla luce degli artt. 2426 e 2427 c.c. e dell'art. 67 del T.U.I.R. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile per inidoneità del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La questione riguardava l'eventuale adesione al condono per l'annualità 1999. La CTR ha ritenuto di dover considerare la dichiarazione della contribuente di non aver aderito alla sanatoria, anche perché l'Ufficio non aveva prodotto documenti comprovanti l'adesione.
Legge n. 289 del 2002, art. 15
La CTR aveva richiamato la possibile presenza di una causa ostativa non rimossa, ritenendo in astratto improduttiva la sanatoria per l'annualità 1999; tuttavia, in assenza di prova dell'effettiva adesione, si è attenuta alla dichiarazione della contribuente.
Art. 67 del T.U.I.R.
La disposizione era invocata dall'Amministrazione per sostenere l'indeducibilità di ulteriori ammortamenti anticipati effettuati oltre quelli già contabilizzati. La Corte non ha esaminato nel merito la questione perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Artt. 2426 e 2427 c.c.
Le norme sono state richiamate in relazione alla contabilizzazione e all'esposizione degli ammortamenti. Anche su questo profilo la Corte non ha svolto un esame di merito, a causa dell'inidoneità del quesito di diritto.
Art. 366-bis c.p.c.
Il quesito di diritto deve consentire, dalla sola lettura, di individuare l'errore di diritto attribuito al giudice di merito e la regola giuridica che il ricorrente ritiene applicabile. Un quesito generico o non idoneamente collegato alla decisione impugnata comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; censurare una statuizione inesistente rende il motivo inammissibile.
- Quando si invoca l'adesione a un condono o a una sanatoria, è essenziale dimostrare documentalmente l'effettiva presentazione della dichiarazione, della domanda o del pagamento richiesto. In mancanza, il giudice può valorizzare le dichiarazioni della parte e gli elementi disponibili.
- Le questioni tributarie di merito, come la deducibilità degli ammortamenti, possono non essere esaminate dalla Cassazione se il motivo è formulato in modo processualmente inammissibile.
- Il quesito di diritto, quando richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis, deve essere specifico, autosufficiente e riferito all'errore compiuto nella sentenza: non basta formulare una domanda astratta sulla corretta interpretazione della norma.
- La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dei motivi comporta normalmente la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente soccombente alle spese di giudizio.
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