Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-163/23

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 marzo 2025. — Governo della Repubblica italiana contro UX. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo alla presentazione dei motivi che giustifichino la necessità di un’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione da parte della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-163/23

Giurisprudenza europea62023CO0163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Bologna relativo ai diritti di un magistrato onorario italiano. La domanda non conteneva elementi sufficienti per valutare il collegamento tra le norme UE invocate e la controversia principale, né per comprendere la necessità delle interpretazioni richieste. La Corte ha quindi applicato l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, senza esaminare il merito delle questioni sollevate.

Rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile per carenza di motivazione e di elementi sufficienti nella domanda del Giudice di pace di Bologna, relativa allo status e ai diritti dei magistrati onorari italiani.

La questione giuridica

Se le norme e la giurisprudenza dell’Unione invocate in materia di ferie retribuite, parità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato, tutela giurisdizionale effettiva e indipendenza del giudice ostino: 1) alla giurisprudenza nazionale che nega ai magistrati onorari diritti equiparabili a quelli dei magistrati ordinari; 2) all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, nella parte in cui fa derivare dalla domanda di stabilizzazione o dall’accettazione dell’indennità una rinuncia ex lege a ulteriori pretese; 3) al criterio di quantificazione del risarcimento prospettato dal giudice del rinvio; 4) alla disciplina interna sulla revoca dell’incarico giurisdizionale in caso di applicazione del diritto dell’Unione in contrasto con la giurisprudenza nazionale.

Principio di diritto

Quando la domanda di pronuncia pregiudiziale non espone in modo sufficientemente preciso il contesto di fatto e di diritto, il nesso tra le disposizioni dell’Unione invocate e la controversia principale, e il motivo per cui l’interpretazione richiesta è necessaria, la Corte può dichiararla manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le prime tre questioni fossero carenti di precisazioni essenziali e che la quarta fosse priva di rapporto con l’oggetto del giudizio principale; di conseguenza, ha dichiarato l’intera domanda manifestamente irricevibile, senza pronunciarsi nel merito sulle norme dell’Unione invocate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 258 TFUE

Rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile per insufficiente motivazione

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Giudice di pace di Bologna nell’ambito di una controversia tra il Governo della Repubblica italiana e una magistrata onoraria, UX, in relazione a un preteso diritto al pagamento di somme corrispondenti alla retribuzione mensile di un magistrato ordinario per il periodo di ferie non retribuite. La Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali sullo status dei magistrati onorari, poiché rileva una manifesta irricevibilità della domanda per difetto dei requisiti di contenuto richiesti dal regolamento di procedura.

Fatti e procedimento principale

UX, nominata giudice di pace nel 2001, ha svolto per anni funzioni giurisdizionali onorarie presso diversi tribunali. Nel procedimento principale chiede, in sostanza, il pagamento di EUR 4 500 per il mese di agosto 2018, corrispondenti alla retribuzione che sarebbe spettata a un magistrato ordinario con la stessa anzianità di servizio. Il governo italiano ha contestato la domanda e il giudice del rinvio ha formulato quattro questioni pregiudiziali collegate al diritto dell’Unione, richiamando la direttiva 2003/88/CE, la direttiva 1999/70/CE e la Carta.

Normativa dell’Unione rilevante

La domanda di pronuncia pregiudiziale richiama:

  • l’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 53, paragrafo 2, e l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte;
  • l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE sulle ferie annuali retribuite;
  • la direttiva 1999/70/CE e le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
  • l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta.

Contenuto delle questioni sottoposte

La prima questione chiedeva se una giurisprudenza nazionale che nega ai magistrati onorari il riconoscimento di condizioni di impiego equivalenti a quelle dei magistrati ordinari violi il diritto a un ricorso effettivo. La seconda riguardava la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, nella parte in cui la partecipazione alla procedura di stabilizzazione o l’accettazione dell’indennità comportano una rinuncia automatica a ogni ulteriore pretesa. La terza domandava se, nella quantificazione del risarcimento per mancato godimento delle ferie, fosse corretto assumere come parametro la retribuzione di un giudice ordinario con qualifica HH03. La quarta chiedeva se la disciplina nazionale sulla possibile revoca dell’incarico giurisdizionale per il giudice del rinvio fosse compatibile con l’indipendenza del giudice e con l’articolo 47 della Carta.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, può dichiarare con ordinanza motivata la manifesta irricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Richiama inoltre la funzione cooperativa del rinvio pregiudiziale e la necessità che la decisione di rinvio contenga un quadro di fatto e di diritto sufficiente, nonché l’illustrazione dei motivi che rendono necessaria l’interpretazione del diritto dell’Unione e del nesso con la normativa nazionale, come previsto dall’articolo 94 del regolamento di procedura.

La Corte osserva che tali requisiti non sono rispettati:

  • per la prima questione, il giudice del rinvio non spiega adeguatamente il collegamento tra la giurisprudenza nazionale richiamata e l’asserita violazione dell’articolo 47 della Carta, né il nesso con la controversia principale;
  • per la seconda questione, il giudice non chiarisce in modo sufficiente né la comparabilità tra magistrati onorari e magistrati ordinari, né l’eventuale assenza di una ragione obiettiva ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro, rendendo impossibile una risposta utile;
  • per la terza questione, il rinvio è formulato in modo generico e non indica le specifiche disposizioni del diritto dell’Unione che dovrebbero essere interpretate; inoltre il metodo di liquidazione del danno è, in linea di principio, materia di diritto nazionale;
  • per la quarta questione, la Corte rileva che il procedimento principale riguarda una domanda di risarcimento per ferie non retribuite e non la responsabilità disciplinare del giudice, per cui la questione è priva di rapporto con l’oggetto della controversia.

Rapporto con la giurisprudenza precedente

L’ordinanza richiama le sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a., nelle quali la Corte aveva già affrontato il possibile inquadramento del giudice di pace come "lavoratore" o "lavoratore a tempo determinato" ai fini della direttiva 2003/88/CE, dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e della clausola 4 dell’accordo quadro. Tuttavia, nella presente causa la Corte sottolinea che il giudice del rinvio non ha fornito gli elementi fattuali e giuridici necessari per applicare utilmente quei precedenti.

Decisione e conseguenze processuali

La Corte dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile. Precisa che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda, purché la completi con tutti gli elementi necessari affinché la Corte possa statuire utilmente. Quanto alle spese, la Corte ricorda che spetta al giudice nazionale pronunciarsi, trattandosi di un incidente nel procedimento principale.

Principi pratici per il professionista

Per avvocati e consulenti, la pronuncia conferma che nei rinvii pregiudiziali non basta richiamare norme e precedenti dell’Unione: occorre esplicitare con precisione il fatto controverso, la normativa interna applicabile, il collegamento tra questi elementi e la ragione per cui l’interpretazione della Corte è necessaria per decidere la causa. In mancanza, la Corte può chiudere il procedimento senza affrontare alcuna questione sostanziale, anche quando il tema sia connesso a diritti potenzialmente rilevanti come ferie retribuite, non discriminazione e tutela giurisdizionale effettiva.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialemagistratura onorariaferie retribuitelavoro a tempo determinatotutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.