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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37911/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/03/2024 che aveva confermato la misura cautelare in carcere disposta dal GIP di Vibo Valentia (ordinanza 4/3/2024). Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della "gravità indiziaria" sia in ordine al concorso in omicidio volontario (per la morte di Tutino Giuseppe Salvatore) sia in ordine alla soppressione/distruzione del cadavere. La difesa contestava che le prove addotte (datazione incerta del fatto, accessibilità del luogo, riferibilità congetturale dell'accendino repertato, tabulati e captazioni non univoche) non conducono ad una probabilità qualificata di condanna a carico del Gentile e che sussistono piste alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse fornito motivazione congrua e logica sulla sussistenza della gravità indiziaria, valutando congiuntamente elementi quali movente, luogo del rinvenimento, riscontri tecnici, tabulati telefonici, captazioni e il rinvenimento dell'accendino. La Corte ha precisato che il giudizio di legittimità verifica la completezza, logicità e non contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito ma non può rivedere autonomamente la valutazione dei singoli elementi. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore competente.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato come quadro procedurale per la procedura incidentale di riesame (fase cautelare) oggetto dell'ordinanza impugnata

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Individuazione del criterio della "gravità indiziaria" quale requisito per l'applicazione di misure cautelari: interpretato come giudizio prognostico volto a valutare la qualificata probabilità di condanna alla luce degli elementi di prova disponibili

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il tipo di valutazione incidentale che il giudice cautelare deve svolgere sugli elementi probatori raccolti

  • art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro delle regole di giudizio della futura decisione di merito (certezza oltre ogni ragionevole dubbio) da tenere presente in via mediata nella proiezione prognostica del giudice cautelare

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato assieme alle altre norme come riferimento sulle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà ai fini della valutazione prognostica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la quantificazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto congruo il pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare la "gravità indiziaria" è valutata come un giudizio prognostico: il giudice deve verificare, in via incidentale e allo stato degli atti, se gli elementi probatori raccolti rendono ragionevolmente prevedibile una futura condanna.
  • Singoli elementi deboli o indiziari possono, se logicamente e congruamente collegati tra loro, contribuire a formare un quadro di gravità indiziaria valido per la misura cautelare; non è necessario che ciascun elemento sia di per sé decisivo.
  • La Corte di Cassazione, nel controllo di legittimità su provvedimenti cautelari, non procede a una nuova valutazione di merito dei fatti; verifica invece la completezza, la logicità e la non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito.
  • Le obiezioni difensive che mirano esclusivamente a una diversa valutazione delle prove o a proporre piste alternative richiedono, per ottenere accoglimento in sede di legittimità, di dimostrare lacune logiche, omissioni o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

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