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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29054/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello per il reato previsto dall'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004, ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza sosteneva che ricorressero i presupposti della non abitualità della condotta e della lieve offensività, chiedendo una diversa valutazione delle circostanze di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare specifiche illogicità o travisamenti della motivazione. La doglianza mirava, in realtà, a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la reiterazione di diverse condotte di impossessamento di beni culturali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 176 d.lgs. n. 42 del 2004

    Norma incriminatrice in base alla quale l'imputato era stato condannato per condotte di impossessamento di beni culturali.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito escluda la tenuità in ragione della reiterazione delle condotte e dell'offensività complessiva del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già valutate dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e giuridicamente corretta.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa dei fatti, salvo che sia dedotto uno specifico travisamento delle emergenze processuali rilevanti.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta presenti profili di reiterazione e una pluralità di episodi offensivi, tali da escludere la non abitualità e la lieve entità complessiva.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, quando sia ascrivibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

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