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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4340/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per ricettazione (riqualificazione da riciclaggio a ricettazione): il ricorso denunciava (1) violazione dell'art. 143 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata traduzione in cinese dei decreti di citazione, con conseguente lesione del diritto dell'imputato a conoscere effettivamente gli atti; (2) violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione per insufficiente identificazione dei reati presupposto (reati fiscali), mancanza di individuazione degli autori di tali reati e mancata considerazione della possibile partecipazione del ricorrente o del mancato superamento delle soglie di punibilità per i reati fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla lingua: la Corte d'Appello aveva valutato elementi concreti (consegna del verbale dopo spiegazione in italiano e cinese, interlocuzioni in italiano, inserimento dell'imputato in Italia da trent'anni, verbale di identificazione che attestava la conoscenza dell'italiano) che escludevano la carenza di conoscenza della lingua. Quanto ai reati presupposto della ricettazione, la Corte ha affermato che è sufficiente l'individuazione della tipologia del reato presupposto (violazione finanziaria/fiscale) e non la ricostruzione integrale degli estremi o l'identificazione degli autori; la Corte d'Appello ha inoltre ritenuto assente prova di collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata e non emersa attività economica riconducibile al ricorrente che avrebbe potuto giustificare la provenienza della somma di euro 215.600 rinvenuta in doppi fondi. La consistenza della somma ha reso irrilevante il tema delle soglie di punibilità. In base all'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Riferito al diritto dell'imputato alla conoscenza degli atti e alle formalità linguistiche: la Corte ha interpretato che la mancanza di traduzione non è automaticamente pregiudizievole se, dalla valutazione complessiva, emerge la conoscenza effettiva della lingua (elementi probatori di comprensione e comunicazione).

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato, è necessario individuare la tipologia del reato presupposto (ad es. violazione finanziaria/fiscale), senza richiedere la ricostruzione completa degli estremi storici né l'identificazione degli autori dei reati presupposto.

  • artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen. (richiamati)

    Richiamati come quadro normativo delle fattispecie patrimoniali collegate a reati presupposto: la giurisprudenza richiede l'individuazione della categoria del reato presupposto per configurare tali fattispecie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la parte privata che propone il ricorso rigettato è condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La mancata traduzione formale degli atti non determina automaticamente la nullità o la lesione del diritto di difesa: bisogna valutare la conoscenza effettiva della lingua da parte dell'imputato sulla base della prova complessiva (interlocuzioni, vita e lavoro nel paese, verbali che attestano la comprensione).
  • Per le fattispecie di ricettazione e reati patrimoniali collegati, è sufficiente individuare la tipologia del reato presupposto (es. reato fiscale/finanziario); non è necessario ricostruire integralmente tutti gli elementi storici né individuare gli autori dei reati presupposto per valutare il fumus della fattispecie penalmente rilevante.
  • La presenza di somme di rilevante consistenza, rinvenute in circostanze sospette (es. occultate in doppi fondi), può escludere l'ipotesi che si tratti di importi irrilevanti ai fini della punibilità dei reati fiscali e rafforza la valutazione di provenienza illecita, se non è fornita prova concreta della loro lecita origine.
  • La difesa che invoca vizi formali o mancanza di prova sulla provenienza del denaro deve proporre elementi concreti che rendano credibile l'ipotesi alternativa (attività economica comprovata, collegamenti effettivi ai reati presupposto, prova della soggettiva estraneità), altrimenti la valutazione dei giudici di merito prevale se motivata e coerente.
  • Chi propone ricorso in cassazione e lo vede rigettato può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la rilevanza e la fondatezza delle censure prima di proporre gravame.

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