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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 25/08/2023 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva parzialmente accolto istanza ex art. 309 c.p.p. escludendo l'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p. ma confermando per il resto la custodia cautelare in carcere applicata a seguito di convalida del fermo. Il ricorrente deduceva: incompetenza territoriale e funzionale del giudice che convalidò il fermo (GIP di Termini Imerese) e, conseguentemente, inefficacia della successiva misura; mancato deposito della ripresa audiovisiva agli atti del riesame (violazione art. 309 c.p.p.) e travisamento della prova; incompetenza della DDA di Palermo; carenza di gravi indizi per i reati contestati (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), in particolare dell'associazione e del concorso di persone (art. 110 c.p.), e mancata motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, possibilità di misure meno afflittive).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato nei vari motivi, confermando la decisione del Tribunale del riesame. Ha ritenuto infondate le censure sulla competenza del giudice della convalida e sull'inefficacia della misura (richiamando principi di Sezioni Unite - Salzano e successive pronunce), ha escluso l'obbligo automatico di trasmettere al riesame tutti i supporti audiovisivi se i contenuti sono adeguatamente descritti nella relazione di polizia giudiziaria, ha considerato inammissibili o aspecifici i rilievi relativi alla mancanza di indizi e al travisamento della prova e ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 61-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante contestata in primo grado: il Tribunale del riesame ha escluso la sua applicazione per il capo 1), come parziale accoglimento dell'istanza difensiva.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Reati principali contestati (traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico): la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in relazione al complesso quadro indiziario (rotte, utenze criptate, sequestri precedenti, modalità operative).

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Regola sull'efficacia provvisoria dei provvedimenti emessi dal giudice della convalida: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la convalida ha efficacia provvisoria e non deroga alla competenza territoriale.

  • art. 390, comma 1 e art. 395, comma 5 cod. proc. pen.

    Norme sulla competenza funzionale del giudice della convalida: la Corte afferma che la competenza per la convalida è distinta dalla competenza per l'applicazione della misura cautelare e che la nullità del primo provvedimento non invalida automaticamente il successivo provvedimento del giudice territorialmente competente.

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Riferimenti giurisprudenziali (Sez. U., Salzano) richiamati dalla Corte per chiarire la natura provvisoria delle misure adottate dal giudice della convalida.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Norme sulla competenza in casi di urgenza: richiamata per distinguere l'intervento di urgenza dalla competenza ordinaria.

  • art. 309, comma 5 cod. proc. pen.

    Obbligo di trasmissione al riesame solo degli atti selezionati dal PM a sostegno della richiesta cautelare e degli elementi a favore dell'indagato; la Corte conferma che non vige un obbligo assoluto di trasmettere tutti i supporti audiovisivi quando il loro contenuto è adeguatamente riassunto nella relazione di polizia.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa applicata in presenza di gravi indizi di associazione: il Tribunale del riesame l'ha utilizzata per valutare esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere; la Cassazione non ha ritenuto viziata tale applicazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, ecc.): la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato specificamente anche con riguardo alla posizione personale dell'indagato.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa il contributo causale dei singoli membri dell'equipaggio, deducibile dalle mansioni e dall'organizzazione del viaggio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sul travisamento della prova: la Corte ha escluso che il ricorso avesse indicato specifici errori di percezione o utilizzo di prova inesistente, rendendo inammissibile la critica in sede di legittimità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso in cassazione e limiti: la Corte ha dichiarato inammissibili le censure di mera valutazione dei fatti o prive di specificità, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel procedimento di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda.

  • art. 5 d.l. n. 367/1991 conv. con legge n. 8/1992

    Richiamato dal ricorrente sulla presunta incompetenza della DDA: la Corte ha ritenuto la questione inammissibile con le modalità proposte, richiamando gli strumenti previsti per far valere l'eccezione di competenza.

  • art. 54-quater cod. proc. pen.

    Strumento indicato dalla Corte per richiedere la trasmissione degli atti a diverso Pubblico Ministero se si ritiene che la competenza appartenga ad altra Procura.

Massime di principio

  • La competenza del giudice per la convalida del fermo (art. 390 c.p.p.) è funzionale e distinta dalla competenza territoriale per l'applicazione definitiva della misura cautelare: la convalida produce effetti provvisori e non rende automaticamente valido ogni successivo provvedimento cautelare emesso dal giudice territoriale competente.
  • Se la misura cautelare disposta dal giudice della convalida non è rinnovata o confermata dal giudice territorialmente competente entro i termini previsti, essa può perdere efficacia; tuttavia l'eventuale nullità del provvedimento di convalida non determina automaticamente l'invalidità della misura adottata dal giudice territoriale che procede.
  • Il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere integralmente al riesame tutti i supporti probatori (es. video) se il contenuto rilevante è adeguatamente descritto nella relazione o annotazione di polizia giudiziaria: la difesa, per contestare la mancata trasmissione, deve provare la presenza dell'atto tra quelli trasmessi o l'inosservanza normativa.
  • In sede di cassazione i vizi di motivazione che si limitano a prospettare una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito sono generalmente inammissibili; è necessario indicare specifici errori logici o giuridici nella motivazione impugnata.
  • Per i reati complessi come il traffico internazionale di stupefacenti, il Tribunale può fondare la sussistenza dei gravi indizi su un quadro indiziario complessivo (modalità operative, rotte, comunicazioni criptate, mezzi utilizzati), non solo sul riscontro materiale immediato; la partecipazione di più membri dell'equipaggio può essere desunta dalle circostanze organizzative e dalle mansioni svolte.
  • Le questioni relative alla competenza di una Direzione Distrettuale (es. DDA) vanno sollevate con gli strumenti previsti (es. richiesta di trasmissione ex art. 54-quater c.p.p.); non sono sempre impugnabili con il riesame o con ricorso per cassazione quando non incidono sulla legittimità formale del provvedimento genetico.
  • Nella fase cautelare il giudice valuta esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, idoneità di misure meno afflittive) in relazione alla posizione concreta dell'indagato; la mancanza di residenza stabile in Italia o la connessione internazionale dei fatti possono rafforzare il giudizio di idoneità della custodia in carcere.

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