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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39362/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce l'errore della Corte territoriale nel rigettare il motivo d'appello relativo al calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato. In primo grado la pena, già aumentata per la recidiva, era stata fissata in 1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 3.000,00 di multa; la difesa sostiene che la riduzione di un terzo spettante per il rito abbreviato doveva ridurre tale pena a 10 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, mentre la Corte d'appello ha invece confermato una pena finale di 1 anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, ritenendo corretta la determinazione della riduzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo unico relativo al calcolo della riduzione per il rito e, rilevando contestualmente che il reato era ormai estinto per prescrizione (il termine massimo, determinato con riferimento agli artt. 157 e 161 c.p. e tenendo conto della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, era decorso), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione che impedissero tale dichiarazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale contestata che punisce talune condotte in materia di stupefacenti; applicata dalla Corte di merito per la condanna originaria dell'imputato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Riferimento formale alla enunciazione del motivo di ricorso richiesta dalla normativa processuale; indica che il motivo è stato presentato secondo le prescrizioni formali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, anche se il ricorso è ammesso, di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando emergono elementi che la rendono evidente, purché non risulti dagli atti una causa di proscioglimento nel merito.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Disciplinano la prescrizione del reato e i criteri per la determinazione del termine massimo della prescrizione; la Corte li ha utilizzati per concludere che, anche considerando l'aumento di pena per la recidiva, il termine di prescrizione era decorso.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819

    Precedente citato a sostegno del principio secondo cui, nelle opportune condizioni, la prescrizione può essere dichiarata anche quando il giudizio è giunto in Cassazione e non sussistono cause di proscioglimento.

Massime di principio

  • Se la determinazione matematica della riduzione di pena per il rito abbreviato è contestata e non è manifestamente infondata, la Cassazione può rilevarne l'errore; va sempre verificata la corretta applicazione della percentuale di riduzione al trattamento sanzionatorio complessivo determinato dal giudice di merito.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. quando, pur ammesso il ricorso, risulti che il termine di prescrizione è già decorso e non sussistano cause di estinzione alternative o di proscioglimento.
  • Per valutare l'intervenuta prescrizione è necessario calcolare il termine massimo di prescrizione secondo gli artt. 157 e 161 c.p., tenendo conto degli effetti sul quantum (e quindi sulla durata della prescrizione) di aggravanti come la recidiva specifica e reiterata.
  • In situazioni analoghe è opportuno, prima di proporre o resistere a un ricorso, verificare con attenzione (1) la correttezza aritmetica dei calcoli delle riduzioni o maggiorazioni di pena operati dai giudici di merito e (2) lo stato della prescrizione, considerati eventuali allungamenti del termine prescrizionale dovuti ad aumenti di pena.
  • Quando la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di Cassazione, la decisione definitiva sarà l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato; eventuali errori nella determinazione della pena restano irrilevanti una volta che la prescrizione è maturata.

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