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Ordinanza

Ordinanza n. 383/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Formia 30 dicembre 2016, recante il rigetto dell’istanza di sanatoria di alcune opere realizzate sull’immobile di proprietà presentata il 3 maggio 2016; - del provvedimento comunale del 21 ottobre 2014, recante la declaratoria di improcedibilità della DIA presentata il 23 settembre 2014, richiamato nell’atto sub i) e, in tesi, mai notificata.

Giustizia amministrativa201700328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia e declaratoria di improcedibilità della DIA relativa alle opere realizzate sull’immobile

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento del Comune di Formia del 30 dicembre 2016, con cui è stata rigettata l’istanza di sanatoria presentata il 3 maggio 2016 per alcune opere realizzate su un immobile di proprietà, nonché il precedente provvedimento comunale del 21 ottobre 2014, recante la declaratoria di improcedibilità della DIA presentata il 23 settembre 2014, deducendo, tra l’altro, che tale ultimo atto non sarebbe mai stato notificato. Nel corso del giudizio, l’unico difensore costituito per il Comune, avvocato dipendente dell’ente e iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, ha dichiarato di avere cessato il rapporto di impiego per dimissioni e di rinunciare al mandato, rilevando che il Comune non aveva provveduto alla sua sostituzione.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità dei provvedimenti edilizi impugnati. Ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti e all’art. 301 c.p.c. Il Collegio ha ritenuto che la cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dell’ente pubblico, con conseguente venir meno della sua iscrizione nell’elenco speciale e dello ius postulandi limitato alle cause dell’ente, determini una situazione equiparabile alla morte o all’impedimento del procuratore, poiché l’ente è tenuto a essere rappresentato da un avvocato iscritto nell’albo speciale. Il TAR ha aderito all’orientamento maggioritario della giurisprudenza civile e amministrativa, pur dando atto del diverso orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2000 del 2024. Il giudizio potrà essere proseguito o riassunto ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a. L’interruzione opera dalla data della dichiarazione resa dal procuratore.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Prevede l’interruzione del processo amministrativo nei casi stabiliti dal codice di procedura civile.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Disciplina gli eventi interruttivi del processo civile, applicabili al processo amministrativo nei limiti del rinvio operato dal c.p.a.

  • art. 301 c.p.c.

    È applicabile, per equiparazione, alla cessazione del rapporto di impiego del difensore dipendente dell’ente pubblico, quando ciò determina il venir meno dello ius postulandi dell’ente.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    Consente la prosecuzione o la riassunzione del giudizio interrotto.

  • art. 85 c.p.c.

    È richiamato per distinguere la rinuncia al mandato del difensore iscritto all’albo ordinario, che non determina di per sé il venir meno dello ius postulandi fino alla sostituzione, dalla cessazione del rapporto del difensore dipendente dell’ente pubblico.

Massime di principio

  • La cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente di un ente pubblico, iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo professionale e costituito in giudizio per l’ente, determina il venir meno dello ius postulandi dell’amministrazione quando non sia intervenuta la sostituzione del difensore.
  • Il venir meno dello ius postulandi dell’unico difensore dipendente dell’ente pubblico è equiparabile, ai fini processuali, agli eventi interruttivi previsti dall’art. 301 c.p.c. e comporta l’interruzione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
  • La rinuncia al mandato di un avvocato iscritto all’albo ordinario non è assimilabile alla cessazione del rapporto di impiego del difensore dell’ente pubblico: nel primo caso il difensore resta tenuto alla difesa fino alla sostituzione, mentre nel secondo viene meno il titolo stesso per il patrocinio dell’ente.
  • Dichiarata l’interruzione del processo per il venir meno dello ius postulandi del difensore dell’ente pubblico, il giudizio può essere proseguito o riassunto secondo l’art. 80, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietà

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