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Sentenza

Sentenza n. 1946/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 2780/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 2780/2023, relativa all'ordinanza di demolizione di una piscina interrata realizzata senza titolo edilizio e al diniego di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di una piscina prefabbricata interrata, di circa 39 mq e 49 mc, realizzata su fondo agricolo sottoposto a tutela paesaggistica e destinato, dagli strumenti urbanistici, alla tutela dell'ambiente agricolo. In primo grado aveva sostenuto che l'opera fosse riconducibile all'edilizia libera, che non avesse determinato una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che l'ordinanza fosse contraddittoria e che la piscina avesse natura pertinenziale. Con motivi aggiunti aveva impugnato il diniego comunale di accertamento di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica. In appello ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 3 l. 241/1990, 6-bis, 27, 31, 33 e 37 d.P.R. 380/2001, dell'art. 167 d.lgs. 42/2004 e della normativa regionale campana, oltre a carenza di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e ingiustizia manifesta. Ha contestato, in particolare, la qualificazione della piscina come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, la rilevanza dell'opera nonostante la sua natura pertinenziale e le sue dimensioni, la contraddittorietà dell'ordinanza per il richiamo sia all'art. 31 sia all'art. 33 d.P.R. 380/2001, nonché l'esistenza di un divieto assoluto di edificazione nella zona territoriale 1/b del PUT e nella zona E2/1 del PRG.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la piscina interrata, per dimensioni e caratteristiche, abbia prodotto una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi in area agricola e paesaggisticamente tutelata, rendendo necessario un titolo edilizio. La natura pertinenziale dell'opera non è stata ritenuta decisiva, poiché l'intervento è radicalmente incompatibile con la disciplina urbanistica e paesaggistica. Il manufatto contrasta con l'art. 17 del PUT e con l'art. 41 delle NTA del PRG: la zona 1/b è soggetta a inedificabilità pubblica e privata, salvo limitate deroghe, mentre la zona E2/1 è destinata esclusivamente all'attività agricola e vieta la realizzazione di nuovi edifici residenziali o rustici; il combinato disposto delle norme esclude comunque la legittimità dell'opera, qualificabile come nuova costruzione. È stata inoltre esclusa la sanabilità paesaggistica, poiché la piscina integra un nuovo volume ai sensi dell'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, anche se interrato. Il richiamo contestuale agli artt. 31 e 33 d.P.R. 380/2001 non determina illegittimità: l'ordinanza chiariva che l'opera era stata realizzata senza permesso di costruire e, nel dispositivo, richiamava i commi 3 e 4 dell'art. 31, relativi alle nuove costruzioni radicalmente abusive. La censura è stata quindi considerata meramente formale, non essendovi incertezza sulla qualificazione dell'abuso o sul potere esercitato. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell'ordinanza deve consentire di comprendere la qualificazione dell'abuso e il fondamento del potere esercitato; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Non è applicabile a una piscina interrata che determina una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi e richiede quindi titolo edilizio.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    È il titolo edilizio indicato nell'ordinanza come necessario per l'intervento realizzato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce il fondamento della demolizione di nuove costruzioni realizzate in assenza del permesso di costruire; il richiamo ai commi 3 e 4 è stato ritenuto coerente con la qualificazione dell'abuso.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Il suo richiamo nelle premesse dell'ordinanza, unitamente all'art. 31, non determina di per sé contraddittorietà invalidante quando la motivazione e il dispositivo chiariscono che si tratta di nuova costruzione priva di permesso.

  • art. 17 l. reg. Campania 35/1987

    Nella zona territoriale 1/b del PUT impone agli strumenti urbanistici di assicurare l'inedificabilità pubblica e privata, salvo limitate deroghe.

  • art. 41 NTA del PRG

    tali zone sono esclusivamente destinate all'attività agricola ed è vietata la realizzazione di nuovi edifici residenziali o rustici

    Concorre, insieme all'art. 17 del PUT, a escludere la legittimità della nuova costruzione realizzata nella zona E2/1.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Esclude la sanatoria paesaggistica per interventi che integrano nuovi volumi; il divieto è stato ritenuto applicabile anche a un volume interrato.

Massime di principio

  • Una piscina interrata di dimensioni non trascurabili, realizzata in area agricola e paesaggisticamente tutelata, determina una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi e richiede un titolo edilizio; non è riconducibile all'edilizia libera per il solo fatto di essere interrata o prefabbricata.
  • La natura pertinenziale di un manufatto non ne consente l'assentibilità né la sanatoria quando l'opera è radicalmente incompatibile con i vincoli urbanistici e paesaggistici applicabili all'area.
  • Il combinato disposto di una disciplina paesaggistico-urbanistica che impone l'inedificabilità, salvo limitate deroghe, e di una norma di piano che destina l'area esclusivamente all'attività agricola esclude la legittimità di una piscina qualificabile come nuova costruzione, anche se il privato ne deduce la compatibilità con la destinazione agricola.
  • La sanatoria paesaggistica non è conseguibile per un intervento che integri un nuovo volume ai sensi dell'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004; la qualificazione volumetrica può rilevare anche per opere interrate.
  • Il contestuale richiamo, nelle premesse di un'ordinanza di demolizione, a disposizioni riferite a diverse categorie di abusi edilizi non comporta illegittimità per contraddittorietà quando la motivazione e il dispositivo consentono di individuare senza incertezze l'abuso contestato e il potere esercitato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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