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Sentenza

Sentenza n. 1901/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 635/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del valore di € 500 per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 635/2025, pubblicata il 20 agosto 2025, notificata al Ministero il 9 settembre 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La decisione del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto del docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025, all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del valore di € 500 e aveva condannato il Ministero a erogare tale importo tramite la Carta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, il ricorrente ha lamentato che il Ministero non avesse attivato la Carta né accreditato la somma e ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato la notificazione del titolo, il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata esecuzione documentata. Ha ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica e accreditare l’importo di € 500 entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega; il commissario dovrà intervenire entro ulteriori 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’inadempimento e compiere gli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici necessari, compresa l’eventuale iscrizione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento. È stata respinta la domanda di astreinte: le modalità organizzative dell’attivazione della Carta, che coinvolgono SOGEI e CONSAP e strutture centralizzate chiamate a gestire un elevato numero di pronunce seriali, nonché i tempi tecnici necessari, sono state ritenute nel caso concreto «altre ragioni ostative» ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; il rimedio sostitutivo del commissario concorre comunque ad assicurare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 339, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni

    La procedura esecutiva nei confronti dell’amministrazione presuppone il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il Collegio ritiene che tali modalità organizzative, in relazione alla mole del contenzioso e ai tempi tecnici necessari per completare l’adempimento, integrino nel caso concreto ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora.

    L’astreinte può essere esclusa quando, considerate in concreto, le modalità organizzative dell’adempimento, la mole del contenzioso e i tempi tecnici integrino «altre ragioni ostative»; la nomina del commissario ad acta può concorrere ad assicurare l’esecuzione.

  • art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    L’adempimento richiede lo svolgimento di un procedimento articolato in più fasi, che coinvolge le società SOGEI e CONSAP, delle quali il Ministero si avvale ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della Carta in forma di applicazione web.

    La predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web si avvale delle società SOGEI e CONSAP; nel caso concreto tale assetto organizzativo è stato considerato, insieme alla mole del contenzioso e ai tempi tecnici, ai fini del rigetto dell’astreinte.

Massime di principio

  • È esperibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo riferito al caso deciso, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva se l’inerzia persiste; l’eventuale carenza di stanziamento o di cassa non legittima l’inadempimento e il commissario deve attivare le misure contabili e amministrative necessarie.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando le concrete modalità organizzative dell’adempimento, la mole del contenzioso e i tempi tecnici necessari integrino altre ragioni ostative; la nomina del commissario ad acta costituisce un rimedio sostitutivo funzionale all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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