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Sentenza

Sentenza n. 85/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 422/2025 (R.G. 5012/2024) del Tribunale di Torino - sezione Lavoro, pubblicata il 13.02.2025 e notificata il 14.02.2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, che aveva liquidato somme in favore della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, passata in giudicato, e il pagamento delle somme ivi liquidate. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la sentenza fosse stata rilasciata in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale e fosse decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto ulteriore presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione condannata non provveda spontaneamente al pagamento delle somme liquidate.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano la produzione del titolo giudiziale in copia attestata conforme all'originale, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge per l'adempimento.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, definendone compiti e termine di intervento.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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