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Sentenza

Sentenza n. 16445/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della Nota M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0050125.27-02-2025, emanata dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio III del Ministero dell’Istruzione e del Merito e avente ad oggetto l’ammissione alle prove orali nei concorsi per titoli ed esami per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. - dei provvedimenti adottati dagli Uffici Scolastici Regionali indicati di seguito, recanti la determinazione del punteggio minimo e del numero massimo dei candidati ammessi alla prova orale nell’ambito della procedura concorsuale bandita con D.D.G. nn. 3059 e 3060 del 10 dicembre 2024, in attuazione del D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023: - Sostegno Primaria, esito pubblicato dall'USR ABRUZZO per regione di destinazione CAMPANIA, con Prot. n. 2860 del 03/03/2025; - EEEE (scuola primaria), esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA, con Prot. n. 8703 del 03/03/2025; - AAAA (scuola infanzia), esito pubblicato dall'USR LAZIO, con Prot. n. 19668 del 28/02/2025; - EEEE (scuola primaria), esito pubblicato dall'USR LAZIO, con Prot. n. 19668 del 28/02/2025; - AAAA (scuola infanzia), esito pubblicato dall'USR MARCHE, con Prot. n. 455 del 03/03/2025; - Sostegno Infanzia, esito pubblicato dall'USR LIGURIA per regione di destinazione MARCHE, con Prot. n. 2983 del 26/02/2025; - B-14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni, esito pubblicato dall'USR MARCHE per regione di destinazione SICILIA, con Prot. n. 708 del 16/04/2025; - EEEE (scuola primaria), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE, con Prot. n. 3736 del 27/02/2025; - AAAA (scuola infanzia), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE, con Prot. n. 3736 del 27/02/2025; - AAAA (scuola infanzia), esito pubblicato dall'USR PUGLIA, con Prot. n. 19676 del 07/03/2025; - Sostegno Infanzia, esito pubblicato dall'USR CALABRIA per regione di destinazione PUGLIA, con Prot. n. 7153 del 06/03/2025; - Sostegno Infanzia, esito pubblicato dall'USR CALABRIA per regione di destinazione USR SICILIA, con Prot. n. 7153 del 06/03/2025; - AAAA (scuola infanzia), esito pubblicato dall'USR TOSCANA, con Prot. n. 3485 del 28/02/2025; - EEEE (scuola primaria), esito pubblicato dall'USR TOSCANA, con Prot. n. 3485 del 28/02/2025; Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto. Per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE e/o alla Corte costituzionale delle norme interne nella parte in cui: – limitano l’accesso alla prova orale del concorso pubblico a un numero massimo di candidati pari a tre volte i posti messi a bando, anche qualora gli stessi abbiano conseguito la soglia minima di idoneità di 70/100; – applicano tale criterio in modo retroattivo a procedure concorsuali già bandite, alterando le condizioni di partecipazione e violando i principi di affidamento, parità di trattamento e merito. Con specifico riferimento: • alla Corte di Giustizia UE, per valutare il contrasto con: – l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (divieto di discriminazione), – l’art. 47 della medesima Carta (diritto a un ricorso effettivo e imparziale); • alla Corte Costituzionale, per accertare la violazione degli artt. – 3 Cost. (uguaglianza e non discriminazione), – 24 Cost. (diritto di difesa), – 97 Cost. (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione).

Giustizia amministrativa202505227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale e atti degli Uffici scolastici regionali che avevano determinato il punteggio minimo e il numero massimo di candidati ammessi alle prove orali dei concorsi docenti banditi nel dicembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la nota ministeriale del 27 febbraio 2025 e gli esiti adottati dai diversi Uffici scolastici regionali, nella parte in cui limitavano l’ammissione alla prova orale a un numero massimo di candidati pari a tre volte i posti messi a bando, anche quando altri candidati avessero raggiunto la soglia di idoneità di 70/100. Deducevano inoltre l’applicazione retroattiva del criterio a procedure già bandite, con lesione dell’affidamento, della parità di trattamento e del merito. Chiedevano la disapplicazione delle norme interne o un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e/o alla Corte costituzionale, prospettando il contrasto con gli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e con gli artt. 3, 24 e 97 Cost. Con memoria del 4 marzo 2026 hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e chiesto l’improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in seguito alla dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Il giudice ha ritenuto che, in forza del principio della domanda, il processo amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che, una volta dichiarato il venir meno dell’interesse prima della decisione nel merito, non residui spazio per esaminare le censure o le richieste di rinvio pregiudiziale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In considerazione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati»

    Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente prima della decisione nel merito, comporta l’improcedibilità del ricorso; il giudice non procede all’esame delle censure quando la parte che ha attivato il processo non intende più ottenere la pronuncia richiesta.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata tra le norme viste, ma la sentenza non ne esplicita l’applicazione o l’interpretazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, intervenuta prima della decisione nel merito, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in forza del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non procede all’esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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