Sentenza n. 2842/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di trasferimento straordinario al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi ragioni di salute
Esito
Favorevole al ricorrente (studente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Università degli Studi di Palermo sull’istanza del 16 luglio 2026, integrata documentalmente il 26 agosto 2026, volta a ottenere il trasferimento straordinario al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi ragioni di salute ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Ateneo al rilascio del nulla osta all’iscrizione. L’Università degli Studi di Messina è stata evocata in giudizio quale controinteressata.
La decisione
Nelle more del giudizio, il 17 ottobre 2026 l’Università degli Studi di Palermo ha trasmesso il decreto rettorale sottoscritto il 16 ottobre 2026, che, richiamato il parere favorevole della Commissione Medica del 12 ottobre 2026 e l’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, ha autorizzato il trasferimento in entrata del ricorrente al corso di Medicina e Chirurgia presso la sede di Palermo. Poiché il bene della vita richiesto è stato così conseguito e le parti hanno concordato sulla sopravvenuta cessazione della controversia, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del silenzio. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato l’Università di Palermo a pagare le spese in favore del difensore antistatario del ricorrente, liquidate in euro 1.500 oltre accessori; ha compensato le spese tra il ricorrente e l’Università di Messina, in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269
Considerato che, nelle more del giudizio, con PEC del 17 ottobre 2026, prot. n. OMISSIS-, l’Università degli Studi di Palermo ha trasmesso il decreto rettorale sottoscritto il 16 ottobre 2026, con il quale, richiamati l’art. 9 R.D. n. 1269/1938 e il parere favorevole della Commissione Medica del 12 ottobre 2026, è stato autorizzato il trasferimento in entrata del Sig. -OMISSIS- al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, sede di Palermo;
La disposizione è richiamata quale base normativa per l’autorizzazione del trasferimento straordinario per gravi ragioni di salute. La sentenza non definisce ulteriormente i presupposti sostanziali del trasferimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, la controversia può essere dichiarata cessata, senza necessità di decidere nel merito l’illegittimità del silenzio.
- Se il ricorrente ha dovuto promuovere il giudizio per ottenere il bene della vita e l’amministrazione lo attribuisce solo nelle more del processo, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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