Sentenza n. 5893/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento in parte qua, “- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n.52 del 14 dicembre 2022 avente per oggetto: “Oggetto: Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, nella parte relativa alla richiesta di ripiano a carico di FRA PRODUCTION SRL; dell’elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione, nella parte relativa alla quota della FRA PRODUCTION SRL; nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti citati negli atti medesimi, in particolare: - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - del decreto del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, rubricato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale”; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251, rubricato “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018””;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche e relativo elenco delle quote di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nella parte relativa alla quota posta a carico dell'impresa ricorrente, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
La controversia
L'impresa operante nel settore dei dispositivi medici ha chiesto l'annullamento, nella parte di proprio interesse, degli atti regionali e statali relativi all'attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusi il decreto regionale, l'elenco delle quote individuali, gli atti di certificazione dei fatturati, l'accordo Stato-Regioni, le circolari e i decreti ministeriali adottati in materia. Il testo non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Dopo avere rinunciato alla domanda cautelare, la ricorrente, prima dell'udienza di merito, ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'articolo 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 95 del 2025, allegando la ricevuta del pagamento effettuato alla Regione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback previsto dall'articolo 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito dalla legge n. 118 del 2025, e aveva documentato il pagamento alla Regione. Poiché le amministrazioni non hanno contestato tale circostanza, il giudice ha ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso di annullamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
La disposizione è stata applicata quale base normativa del meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback al quale la ricorrente ha aderito, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il testo non richiama espressamente la disposizione, ma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere corrisponde all'esito processuale previsto dal codice del processo amministrativo quando sopravviene una situazione che elimina la controversia.
Massime di principio
- L'adesione dell'impresa al meccanismo legislativo di definizione delle controversie in materia di payback sui dispositivi medici, accompagnata dalla prova del pagamento dovuto, determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso di annullamento quando le amministrazioni non contestino l'effettiva adesione e il pagamento.
- In presenza del venir meno dell'interesse alla decisione per effetto della definizione legislativa della controversia e dell'adempimento del pagamento previsto, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere anziché esaminare nel merito le censure rivolte agli atti di payback.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'adesione del ricorrente a un meccanismo legislativo sopravvenuto di definizione della controversia e non emergono contestazioni delle amministrazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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