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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18932/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Walter Biot avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati contestati ai capi A (spionaggio e rivelazione di segreti, artt. 81 comma 2, 257, 261 c.p.) e B (corruzione, art. 319 c.p.), condannandolo a venti anni di reclusione e al risarcimento delle parti civili. Le censure (venti motivi) denunciavano, tra l'altro: vizio di motivazione e violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem rispetto al procedimento militare; nullità per mancata ostensione di documenti e materiali informatici (art. 415-bis e correlati), con richiesta di inutilizzabilità degli atti acquisiti senza consentire accesso alla difesa; illegittima sottrazione alla cognizione del giudice di materiale coperto dal cosiddetto segreto N.A.T.O. (art. 7 Convenzione di Ottawa), e conseguente violazione dei diritti di difesa; illegittimità o inutilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate nella stanza di servizio (contestate come intercettazioni non autorizzate); carenze e doglianze sulle perizie tecniche e sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria; eccessività della pena e vizio nella comparazione delle circostanze attenuanti/aggravanti. Il ricorrente chiedeva annullamento con rinvio o rideterminazione della pena in vari gradi sussidiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile nei diversi motivi. Ha confermato l'uniformità motivazionale tra le due decisioni di merito (prima e secondo grado) e la legittimità delle scelte istruttorie e probatorie compiute, ivi incluse le decisioni di non ostensione dei documenti coperti dal segreto N.A.T.O. sulla base delle note riservate del D.I.S. e della Presidenza del Consiglio e dell'art. 7 della Convenzione di Ottawa. La Corte ha ritenuto non configurabile il ne bis in idem con il procedimento militare perché le fattispecie penali perseguono interessi diversi (finalità politica oltre che militare) e non costituiscono identità storico-naturalistica del fatto. Ha inoltre ritenuto utilizzabili le videoregistrazioni di monitoraggio preprocedimentale come documenti, ha respinto le doglianze sulla mancata acquisizione integrale dei supporti informatici alla difesa in ragione dell'inviolabilità NATO e dei corretti bilanciamenti operati dai giudici di merito, e ha ritenuto non necessarie perizie suppletive ritenute non decisive. Conseguenza sostanziale: rigetto del ricorso, conferma delle condanne (pena e risarcimenti civili già statuìti), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per le somme liquidate (18.954,00 euro oltre accessori per Presidenza del Consiglio e Ministero della Difesa; 7.000,00 euro oltre accessori per il Sindacato dei Militari).

Norme richiamate

  • art. 257 cod. pen. (spionaggio politico o militare)

    Rilevato come norma applicabile per il procacciamento di notizie che, nell'interesse della sicurezza o politico-internazionale dello Stato, devono rimanere segrete; distinta dalla fattispecie militare perché contempla anche finalità politiche, giustificando la cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria

  • art. 261 cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato)

    Applicata per la rivelazione di notizie segrete o riservate; la Corte ha affermato che il reato si perfeziona con la trasmissione della notizia alla sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato, senza richiedere l'effettiva fruizione da parte del destinatario

  • art. 319 cod. pen. (corruzione)

    Accertata autonomamente rispetto ai delitti di rivelazione/spionaggio e mantenuta come capo distinto; non incidente sul giudizio di distinzione giurisdizionale con il procedimento militare

  • art. 7 Convenzione di Ottawa (ratificata con legge 10 novembre 1954, n. 1226)

    Riconosciuto quale fonte che legittima la qualificazione di documenti come coperti dal 'segreto N.A.T.O.' e la conseguente non ostensione dei documenti alle parti; tale vincolo è stato ritenuto idoneo a limitare l'accesso difensivo e giustifica la procedura seguita dai giudici di merito

  • legge 3 agosto 2007, n. 124 (sistema di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto)

    Richiamata come quadro normativo nazionale sul segreto e sulle procedure di interlocuzione tra autorità giudiziaria e organi di tutela della sicurezza, confermando la necessità di bilanciare segretezza e contraddittorio

  • art. 415-bis cod. proc. pen. (avviso di conclusione indagini - accesso agli atti diligibile)

    Richiamato nelle doglianze del ricorrente per la mancata ostensione; la Corte ha ritenuto legittima la limitazione all'accesso motivata dalla non ostensione di documenti coperti dal segreto N.A.T.O.

  • art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem processuale)

    Invocato dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che il principio non operi perché non sussiste identità storico-naturalistica dei fatti e perché le fattispecie militari e ordinarie tutelano interessi diversi

  • art. 360, 603, 623 cod. proc. pen. e articoli attinenti alla perizia e rinnovazione dell'istruttoria

    Utilizzati per valutare richieste di accesso e di perizie suppletive: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di ulteriori perizie o della rinnovazione in appello quando i nuovi accertamenti non sono decisivi rispetto al compendio probatorio già univoco

  • art. 234 e art. 189 cod. proc. pen. (prove documentali e atipiche)

    Le videoregistrazioni di monitoraggio pre-procedimentali sono state qualificate come documenti ai sensi dell'art. 234 e non come intercettazioni soggette alla disciplina dell'art. 189, per essere state effettuate prima dell'avvio dell'indagine formale

Massime di principio

  • Il 'segreto N.A.T.O.' (art. 7 Convenzione di Ottawa) può giustificare la non ostensione di documenti in dibattimento: il giudice bilancia la riservatezza con le garanzie difensive e può fondare la decisione su elementi alternativi (testimonianze, perizie non divulganti).
  • Il ne bis in idem processuale richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta-evento-nesso causale); processi paralleli militare e ordinario possono coesistere quando proteggono interessi differenti (es. finalità politiche vs. esclusivamente militari).
  • Videoregistrazioni effettuate in attività di monitoraggio pre-procedimentale possono essere utilizzate come documenti (art. 234 c.p.p.) se realizzate prima dell'avvio dell'indagine e non costituiscono automaticamente intercettazioni soggette alle garanzie di cui all'art. 189 c.p.p.
  • Il diniego di accesso integrale ai supporti informatici o di perizie suppletive può essere confermato se il materiale non ostensibile è giustificato da vincoli di segretezza e se la difesa ha comunque potuto esercitare il contraddittorio tramite testimonianze e consulenze sugli elementi disponibili.
  • Le perizie tecniche suppletive o la rinnovazione dell'istruttoria in appello sono ammesse solo se l'incombente richiesto è effettivamente decisivo e le risultanze già acquisite sono incerte; il giudice di merito ha ampio margine discrezionale su questo punto.
  • Per integrare il reato di rivelazione di segreti non è richiesta l'effettiva fruizione del destinatario: basta l'ingresso della notizia nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato; il delitto è di pericolo concreto.
  • Nelle controversie che coinvolgono materiale protetto da accordi internazionali, è fondamentale documentare le interlocuzioni istituzionali (note riservate, richieste alla autorità competente) e impiegare tutte le forme alternative di contraddittorio (audit tecnico, controesame di testimoni qualificati).
  • La censura sulla dosimetria della pena ha scarse possibilità di essere accolta in cassazione salvo che emerga un ragionamento illogico, arbitrario o una pena macroscopicamente sproporzionata rispetto ai parametri edittali; la comparazione delle circostanze è valutazione discrezionale di merito.

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