Parere n. 1436/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da Immobiliare Bognanco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Canzo, per l’annullamento dell’ordinanza n. 36 del 4 luglio 2012 con cui il Sindaco del Comune di Canzo ha ingiunto alla società ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi e di rimuovere i rifiuti abbandonati all’interno del fabbricato e sul terreno di sua proprietà, nonché di accertare lo stato di usura della copertura in fibrocemento del succitato fabbricato al fine di una sua successiva bonifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza sindacale n. 36 del 4 luglio 2012, relativa alla rimozione di rifiuti abbandonati e all’accertamento dello stato di usura di una copertura in fibrocemento.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Canzo, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, le ha ingiunto di rimuovere rifiuti abbandonati all’interno e sul terreno di un complesso immobiliare industriale di sua proprietà e di accertare lo stato di usura della copertura in fibrocemento, ai fini della successiva bonifica. Tra i cinque motivi di ricorso sono state dedotte la violazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per omesso accertamento della violazione in contraddittorio con la società, e la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla parte dell’ordinanza relativa ai rifiuti e il rigetto per la parte concernente la verifica della copertura. La Sezione, ritenendo necessaria l’acquisizione del verbale del sopralluogo dei Carabinieri del 22 giugno 2012 e la verifica dell’eventuale partecipazione della società, ha inoltre chiesto informazioni sull’esecuzione dell’ordinanza e sulla persistenza dell’interesse al ricorso.
Il parere
La Sezione non ha definito il merito del ricorso, ritenendo l’affare non maturo per la decisione. Ha disposto l’acquisizione del verbale del sopralluogo del 22 giugno 2012, eventualmente previa interlocuzione con il Comune di Canzo e con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, incaricando la Stazione Carabinieri di Asso e il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Milano di trasmettere la documentazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. Ha inoltre invitato la società ricorrente a precisare se persista l’interesse alla decisione. In caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili.
Osservazioni
Accertamento istruttorio del sopralluogo
È necessaria l’acquisizione del verbale del sopralluogo eseguito il 22 giugno 2012, al fine di verificare se vi abbia partecipato personale della società ricorrente e di valutare la rilevanza del contraddittorio previsto dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.
Persistenza dell’interesse al ricorso
La società ricorrente è invitata a precisare se permanga l’interesse alla decisione del gravame, anche in relazione all’eventuale esecuzione dell’ordinanza e ai fatti sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
l’accertamento della violazione deve essere effettuato in contraddittorio con il proprietario o con il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area
La norma è rilevante per stabilire se l’ordinanza di rimozione dei rifiuti sia stata adottata previa verifica della violazione in contraddittorio con la società proprietaria; la Sezione rinvia la valutazione all’acquisizione del verbale del sopralluogo.
art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241
La società ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il parere interlocutorio non definisce la fondatezza della censura.
art. 9, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il procedimento riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sul quale il Consiglio di Stato è chiamato a rendere il parere previsto dalla disciplina del rimedio.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dalla verifica di fatti essenziali non adeguatamente documentati, il Consiglio di Stato può disporre specifici incombenti istruttori prima di definire il merito.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, il verbale del sopralluogo può essere decisivo per accertare se la violazione sia stata verificata in contraddittorio con il proprietario o con il titolare di diritti sull’area.
- Quando nel corso del procedimento consultivo possono essere intervenuti fatti sopravvenuti, tra cui l’esecuzione dell’atto impugnato, la Sezione può invitare il ricorrente a chiarire la persistenza dell’interesse alla decisione prima di definire il ricorso.
- La mancata esecuzione degli incombenti istruttori entro il termine assegnato non impedisce necessariamente la decisione, potendo l’affare essere definito sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Ricorso straordinario contro l’ordinanza di rimozione dei rifiuti
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una società proprietaria di un complesso immobiliare industriale contro il Comune di Canzo, per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 36 del 4 luglio 2012. L’ordinanza imponeva la rimozione dei rifiuti abbandonati all’interno del fabbricato e sul terreno di proprietà della società e disponeva l’accertamento dello stato di usura della copertura in fibrocemento, ai fini della successiva bonifica.
Motivi del ricorso e posizione ministeriale
La società ha articolato cinque motivi di gravame, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per mancato accertamento della violazione in contraddittorio con la proprietaria, e dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto l’accoglimento del ricorso nella parte relativa ai rifiuti abbandonati e il rigetto nella parte concernente la verifica dello stato della copertura in fibrocemento.
Necessità dell’istruttoria
La Sezione aveva già richiesto al Ministero la trasmissione del verbale del sopralluogo eseguito dai Carabinieri il 22 giugno 2012, per verificare se vi avesse partecipato anche personale della società ricorrente. Aveva inoltre chiesto informazioni sull’eventuale esecuzione dell’ordinanza e sui fatti sopravvenuti, compresa la permanenza dell’interesse al ricorso.
Poiché il Ministero non ha dato riscontro al precedente parere istruttorio, la Sezione ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione. Il verbale è infatti considerato indispensabile per ricostruire le modalità dell’accertamento e valutare la censura relativa al contraddittorio previsto dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.
Incombenti disposti
La Sezione ha disposto che la Stazione Carabinieri di Asso e il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Milano acquisiscano e trasmettano il verbale del sopralluogo del 22 giugno 2012, eventualmente previa interlocuzione con il Comune di Canzo e con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
La società ricorrente è stata inoltre invitata a precisare se persista l’interesse alla decisione del ricorso. Gli incombenti devono essere adempiuti entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. In mancanza di riscontro, la Sezione potrà decidere sulla base degli atti disponibili nel fascicolo d’ufficio.
Esito
Il parere è interlocutorio e non contiene una decisione sui motivi di ricorso, né sull’istanza cautelare. Il procedimento è stato rinviato alla fase decisoria successiva all’acquisizione della documentazione richiesta e alla verifica della persistenza dell’interesse della ricorrente.
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