Cassazione Civile, Ordinanza n. 19252/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da reciproche domande risarcitorie tra vicine proprietarie di immobili nello stesso stabile. Una parte aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni al proprio appartamento, asseritamente causati da infiltrazioni provenienti dall'immobile contiguo; le convenute avevano resistito, contestando anche la validità degli accertamenti tecnici, e avevano proposto una riconvenzionale per danni derivanti dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile dell'attrice, oltre ad altre domande relative a parti comuni, decoro architettonico, ripristino dello stato dei luoghi e danno non patrimoniale. In appello, la Corte territoriale aveva riconosciuto la domanda riconvenzionale nei confronti della società appaltatrice dei lavori, ritenendo estesa automaticamente la domanda anche a tale soggetto, e aveva liquidato spese e consulenze a suo carico. I ricorrenti hanno quindi censurato: la supposta omissione di pronuncia e travisamento del primo motivo di appello; la ritenuta validità della CTU e della consulenza svolta in ATP; l'asserita eccessività dell'onere probatorio; la liquidazione del danno dell'attrice; la qualificazione dell'intervento di ripristino come legittimo; il rigetto delle eccezioni di nullità della CTU in appello; il rigetto delle domande riconvenzionali non esaminate dal Tribunale; la quantificazione del danno da svalutazione e delle spese. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili quasi tutti i motivi, ma ha accolto il settimo motivo, osservando che le domande riconvenzionali non esaminate dal Tribunale non potevano essere considerate implicitamente rigettate e che la mera riproposizione in appello era sufficiente a sollecitarne l'esame; ha dichiarato assorbito il nono motivo sulle spese e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il settimo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il nono motivo, ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento risiede nel fatto che alcune domande riconvenzionali non erano state in alcun modo esaminate dal Tribunale né espressamente rigettate, sicché la Corte d'appello non poteva reputarle implicitamente respinte per la sola mancanza di una specifica censura sulla mancata ammissione delle prove: la riproposizione di tali domande in appello era sufficiente a imporne la decisione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare e valutare l'omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali e il travisamento del thema decidendum
art. 115 c.p.c.
invocato nei motivi relativi alla valutazione della prova e della CTU, ma le doglianze sono state ritenute in parte inammissibili perché miravano a un riesame del merito
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza e alla dedotta nullità per carenza motivazionale
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi sulla valutazione delle risultanze probatorie
art. 157 c.p.c.
richiamato nella censura relativa alle eccezioni di nullità della consulenza tecnica
art. 162 c.p.c.
richiamato nella censura relativa alle nullità processuali
art. 195 c.p.c.
richiamato nelle doglianze sulla consulenza tecnica d'ufficio e sul contraddittorio tecnico
art. 101 c.p.c.
richiamato nelle censure sulla violazione del contraddittorio e sul diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato nelle censure relative alla motivazione e al giusto processo
art. 183, terzo comma, c.p.c.
richiamato con riferimento alla deduzione delle prove e delle eccezioni nel processo di primo grado
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a rivalutare i fatti
art. 1362 c.c.
invocato in modo non pertinente nei motivi che contestavano la lettura delle risultanze processuali e peritali
art. 1110 c.c.
richiamato nel quinto motivo, ma la Corte ha risolto la questione principalmente in base alla necessità e legittimità dell'intervento di ripristino
art. 1134 c.c.
interpretato nel senso che il rimborso è dovuto quando l'intervento resosi necessario è eseguito da uno dei soggetti legittimati in presenza dell'inerzia degli altri, e non opera il riparto delle spese condominiali se il danno deriva dalla proprietà esclusiva di alcuni
Massime di principio
- Le censure che si limitano a contestare la lettura delle risultanze istruttorie o peritali, senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione perché sollecitano un nuovo giudizio di merito.
- La riproposizione in appello di domande riconvenzionali non esaminate dal primo giudice è sufficiente a richiederne la decisione; non può pretendersi che la parte deduca un motivo specifico contro un rigetto che non risulta espresso né implicitamente ricavabile dalla sentenza di primo grado.
- Quando il primo giudice non abbia esaminato affatto una domanda o le prove poste a suo sostegno, il giudice d'appello non può considerarla rigettata per implicito senza un reale accertamento del contenuto della decisione di primo grado.
- Il rimborso delle spese sostenute per un intervento di ripristino è giustificato se la consulenza accerta la necessità dell'opera e l'inerzia del soggetto obbligato, senza che sia decisiva una nozione stretta di urgenza ove l'intervento risulti comunque necessario per eliminare il danno.
- Il giudizio di legittimità non consente di sostituire alla valutazione di merito una nuova ponderazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica, salvo vizi processuali o motivazionali effettivamente dedotti e pertinenti.
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