Sentenza n. 2160/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 24.11.2025, pubblicato in data 19.12.2025, redatto per l’anno scolastico 2025-2026 dall’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce), con il quale vengono assegnate 23 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danni subiti dal minore per effetto della mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno nella misura necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato che assegnava al minore 23 ore di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026 nella parte in cui attribuiva al minore 23 ore di sostegno su 30 ore di frequenza, chiedendo l'accertamento del diritto alla copertura integrale dell'orario scolastico, la condanna dell'amministrazione all'assegnazione del sostegno per 30 ore settimanali e il risarcimento dei danni. Il PEI riconosceva che il minore non era autonomo nello svolgimento delle attività e necessitava di essere seguito costantemente; inoltre indicava espressamente la necessità dell'insegnante di sostegno per tutto l'orario scolastico, precisando che la frequenza era stata ridotta a 25 ore per l'indisponibilità di docenti di sostegno sufficienti. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, del d.i. 182/2020 e successive modificazioni e delle Linee guida allegate al d.i. 153/2023, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione del PEI. La censura centrale riguardava il mancato riconoscimento della copertura integrale nonostante il bisogno individuale risultante dal PEI e la mancata dimostrazione della tempestiva richiesta di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il PEI nella parte lesiva, accertando il diritto del minore a essere assistito da insegnanti di sostegno per l'intero orario curriculare. Ha ritenuto il PEI intrinsecamente illogico e contraddittorio perché, pur attestando la necessità di un supporto continuativo e per tutto l'orario scolastico, limitava le ore di sostegno a 23 per ragioni riconducibili alla carenza di personale. Il diritto al sostegno scolastico, quando necessario in relazione alla condizione individuale dell'alunno, è costituzionalmente garantito e non può essere sacrificato per carenze organizzative o finanziarie. L'amministrazione deve quantificare il sostegno sulla base del PEI e delle determinazioni del GLO, motivando individualmente eventuali scostamenti; non esiste tuttavia un automatismo assoluto tra disabilità grave o sostegno intensivo e copertura integrale, poiché la misura deve essere correlata alle concrete esigenze documentate. Nel caso concreto, però, il PEI stesso attestava la necessità della copertura totale e l'amministrazione non aveva prodotto documentazione sulla tempestiva richiesta di posti in deroga. Il TAR ha quindi ordinato l'attribuzione del sostegno per l'intero orario, imponendo l'esecuzione entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione. In caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari per la redazione del PEI. Il risarcimento del danno non è stato accolto nel dispositivo. Le spese, pari a 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Alle persone con disabilità è riconosciuto il diritto alle prestazioni stabilite in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo; qualora la compromissione riduca l'autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno è intensivo.
La disposizione collega la necessità delle prestazioni di sostegno alla condizione individuale della persona e, nel caso di sostegno intensivo, impone una priorità nell'erogazione dei servizi pubblici.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Fondano il diritto all'inclusione scolastica e alle misure di sostegno, compreso il personale docente specializzato, necessarie alla frequenza e all'integrazione dell'alunno con disabilità.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve individuare, sulla base della condizione e dei bisogni dell'alunno, gli obiettivi e le risorse professionali necessarie, con proposta motivata delle ore di sostegno.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'ufficio scolastico regionale assegna le risorse.
Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere le risorse necessarie, comprese quelle in deroga, mentre gli uffici scolastici devono procedere all'assegnazione secondo le esigenze accertate.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di imporre le misure idonee ad assicurare l'effettività della tutela, compresa la riedizione del PEI e l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 81 Cost.
L'obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non può essere utilizzato dal giudice o dall'amministrazione per comprimere diritti costituzionalmente garantiti.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
Il TAR ne ha ritenuto applicabile la disciplina per porre a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'eventuale commissario ad acta.
Massime di principio
- Il diritto dell'alunno con disabilità al sostegno scolastico deve essere determinato in relazione alle esigenze individuali risultanti dalla documentazione ufficiale, dal PEI e dalle valutazioni del GLO; non può essere limitato per il solo fatto della carenza di organico o di risorse finanziarie.
- È illegittimo un PEI intrinsecamente contraddittorio che riconosca la necessità del sostegno per l'intero orario scolastico e assegni contemporaneamente un numero inferiore di ore per ragioni organizzative dell'amministrazione.
- La disabilità grave o la necessità di sostegno intensivo non determinano automaticamente una copertura integrale dell'orario scolastico: l'estensione del sostegno deve essere motivata in rapporto ai bisogni concreti dell'alunno. Tuttavia, quando il PEI e il GLO attestano la necessità della copertura totale, una riduzione delle ore è illegittima se non sorretta da una motivazione individualizzata e da un'adeguata istruttoria.
- Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno di sostegno sulla base dei PEI e richiedere agli uffici scolastici le risorse, anche in deroga all'organico di diritto, quando ciò sia necessario per garantire l'inclusione scolastica; la mancata richiesta dei posti in deroga è illegittima quando il sistema PEI-GLO evidenzi la necessità della copertura integrale.
- Le ore di sostegno sono assegnate alla classe ma sono funzionali al progetto educativo individualizzato dell'alunno con disabilità e non possono essere destinate genericamente ad altri alunni, alla classe nel suo complesso o alla sostituzione di docenti assenti.
- In caso di mancata esecuzione dell'ordine di riedizione del PEI e di assegnazione delle ore necessarie, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
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