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Ordinanza

Ordinanza n. 206/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del 24.02.2026 e notificato in data 13.03.2026, con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto allo stesso.

Giustizia amministrativa202600568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo l’illegittimità della valutazione amministrativa, in particolare per il mancato bilanciamento tra le esigenze di tutela della pubblica sicurezza e il diritto alla vita familiare. Ha rappresentato di avere una convivente e due figli, uno dei quali minore di quattro anni frequentante la scuola dell’infanzia, stabilmente insediati in Italia, di disporre di lecite fonti di reddito e che i fatti oggetto della condanna ritenuta ostativa risalgono agli anni 2001-2002. Ha inoltre evidenziato di avere trasmesso alla Questura, tramite PEC, un’articolata memoria difensiva, non valutata dall’Amministrazione, la quale ha erroneamente affermato nel provvedimento che il ricorrente non avrebbe partecipato al procedimento dopo la comunicazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris, poiché l’Amministrazione non avrebbe effettuato il necessario bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare, omettendo di considerare la natura e l’effettività dei legami familiari ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998. La Questura dovrà rinnovare l’istruttoria e valutare concretamente l’attuale pericolosità sociale del ricorrente, i suoi legami familiari e la complessiva permanenza sul territorio nazionale, tenendo conto anche della memoria difensiva trasmessa e dei fatti risalenti nel tempo. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l’esecuzione del diniego potrebbe determinare l’allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale e dai suoi familiari. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 18 novembre 2026. L’Amministrazione è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Nel decidere il rifiuto, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero che abbia legami familiari in Italia, l’Amministrazione deve considerare anche la natura e l’effettività dei vincoli familiari e bilanciare tali interessi con le esigenze di tutela della pubblica sicurezza.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale dell’istanza di sospensione esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di diniego o rinnovo del permesso di soggiorno relativo a uno straniero titolare di legami familiari in Italia, l’Amministrazione deve effettuare una concreta ponderazione tra le esigenze di tutela della pubblica sicurezza e la protezione della vita familiare, valutando la natura e l’effettività dei vincoli familiari.
  • La valutazione della pericolosità sociale ai fini del diniego del permesso di soggiorno deve essere attuale e non può fondarsi esclusivamente sulla considerazione di fatti risalenti nel tempo, senza esaminare l’evoluzione della condotta dell’interessato e la sua complessiva situazione di permanenza sul territorio nazionale.
  • L’Amministrazione deve esaminare le memorie difensive e gli elementi partecipativi ritualmente trasmessi dall’interessato; la loro omissione, accompagnata dall’erronea affermazione dell’assenza di partecipazione procedimentale, può integrare un vizio della valutazione posta a fondamento del diniego.
  • Quando l’esecuzione del diniego del permesso di soggiorno espone concretamente lo straniero all’allontanamento dall’Italia e alla separazione dai propri familiari, sussiste un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare, almeno mediante ordine di riesame.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamentoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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