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Ordinanza

Ordinanza n. 374/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6.11.2025, recante l’elenco dei candidati che, all’esito della seconda prova scritta di concorso espletata nell’ambito del “Concorso per l'assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di seconda fascia - Organizzazione giudiziaria”, sono stati ammessi a prendere parte alla successiva prova orale, nella parte in cui non riporta i codici identificativi degli odierni ricorrenti; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, del verbale/i – non conosciuto/i - relativi allo svolgimento della seconda prova scritta per cui è causa; - dei verbali – non conosciuti ad eccezione di quello del 4.10.2025 – relativi alla valutazione della seconda prova scritta per cui è causa; - del verbale del 29.05.2025; - del verbale del 16.05.2026 con cui sono stati definiti i macro criteri di valutazione della seconda prova scritta di concorso; - del Bando relativo al “Concorso per l'assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di seconda fascia - Organizzazione giudiziaria”, nella denegata ipotesi il disposto di cui all’art. 8, comma 3, dovesse essere interpretato nel senso di consentire lo svolgimento delle prove scritte di concorso mediante l’ausilio di una società esterna alla PA banditrice; per l’accertamento - del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante partecipazione alla successiva prova orale di concorso, ovvero ad ottenere una nuova correzione della seconda prova scritta, ovvero ancora a ripetere la seconda prova scritta di concorso.

Giustizia amministrativa202515117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco degli ammessi alla prova orale della seconda prova scritta del concorso dirigenziale, nella parte in cui non include i codici identificativi dei ricorrenti, nonché gli atti relativi alla valutazione della prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'elenco pubblicato dal Ministero della Giustizia il 6 novembre 2025, oltre agli atti presupposti e connessi, contestando le modalità di svolgimento e valutazione della seconda prova scritta del concorso per 54 dirigenti di seconda fascia dell'Organizzazione giudiziaria. Hanno dedotto, in particolare, la possibile violazione della segretezza delle prove concorsuali, l'illegittimità dei criteri di correzione, ritenuti non previamente stabiliti o insufficientemente specifici, l'erroneità della riconduzione del quesito contestato alla materia prevista dal bando e, in via subordinata, l'illegittimità della previsione del bando che consentiva l'ausilio di una società esterna alla pubblica amministrazione. Hanno chiesto in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, la partecipazione alla prova orale, una nuova correzione o la ripetizione della seconda prova scritta, anche a titolo di risarcimento in forma specifica.

La decisione

Nella fase cautelare, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, non sono emersi elementi idonei a dimostrare un'effettiva violazione della segretezza delle prove in ragione delle modalità di svolgimento della seconda prova scritta. Il Collegio ha inoltre rilevato che la Commissione aveva predisposto i criteri di correzione prima dello svolgimento della prova e che tali criteri apparivano congrui e sufficientemente specifici in rapporto al contenuto della prova. È stata altresì ritenuta plausibile la riconducibilità del quesito contestato alla materia del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, espressamente indicata nel bando. Per tali ragioni l'istanza cautelare è stata respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, senza che il TAR abbia deciso tale domanda nella fase cautelare.

  • art. 2058 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti quale ulteriore fondamento della richiesta di reintegrazione in forma specifica, non esaminata nel merito nell'ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di atti concorsuali presuppone almeno elementi idonei a rendere plausibile la violazione delle regole di segretezza delle prove; il mero dubbio sulle modalità organizzative della prova non è sufficiente.
  • I criteri di correzione di una prova concorsuale devono essere predisposti prima dello svolgimento della prova e devono presentare un grado di congruità e specificità adeguato al contenuto della stessa.
  • La riconducibilità di un quesito concorsuale a una materia prevista dal bando può essere ritenuta sufficiente, in sede cautelare, quando il collegamento tematico risulti plausibile e non emergano elementi contrari.
  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un prospettico fumus boni iuris, anche quando siano richieste misure incidenti sullo svolgimento delle successive prove concorsuali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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