Sentenza n. 2703/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un anno
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR deducendo, in sintesi: 1) la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare, sostenendo che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 240/2010 decorresse dalla trasmissione da parte sua dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anziché dalla successiva informativa della Procura ex art. 129 d.lgs. n. 271/1989; 2) l'assenza di una motivata proposta del Rettore al Collegio di Disciplina in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti e alla sanzione applicabile; 3) il difetto di motivazione del parere del Collegio di Disciplina e della sanzione, soprattutto quanto alla scelta della sospensione nella durata massima di un anno; 4) l'inapplicabilità ai professori universitari del Codice di comportamento dell'Ateneo, in quanto personale in regime di diritto pubblico, sostenendo che avrebbe potuto trovare applicazione soltanto il Codice etico; 5) l'erronea qualificazione delle attività contestate come attività professionali non autorizzate, poiché alcune sarebbero state accertamenti giudiziari svolti come CTU e le restanti attività sarebbero state consulenze liberamente esercitabili ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010. L'appellante contestava inoltre la rilevanza attribuita dal TAR agli sviluppi successivi dei procedimenti penale ed erariale, denunciando integrazione postuma della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e irragionevolezza della qualificazione delle condotte come sistematiche.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare del 19 giugno 2020, poiché la conoscenza compiuta dei fatti si è verificata il 21 maggio 2020, quando l'Università ha ricevuto dalla Procura l'informativa contenente non soltanto il genere della condotta, ma anche il tipo di prestazioni, i luoghi di svolgimento e i corrispettivi percepiti. È stata quindi ritenuta irrilevante la questione sulla natura perentoria del termine, essendo comunque rispettato. Quanto al secondo motivo, la nota del Rettore è stata considerata una motivata proposta, poiché indicava la rilevanza disciplinare dei fatti e rimetteva al Collegio la valutazione sull'irrogazione di una sanzione superiore alla censura; la proposta iniziale può avere un fisiologico grado di elasticità, destinato a essere precisato nel successivo contraddittorio e nella valutazione del Collegio e del Consiglio di Amministrazione. Quanto al terzo motivo, il parere vincolante del Collegio di Disciplina, richiamato dalla delibera sanzionatoria, è stato ritenuto adeguatamente motivato: il Collegio aveva ricostruito i fatti, esaminato le difese, valutato autonomamente gli atti del procedimento penale, qualificato come sistematica l'attività professionale non autorizzata e indicato le violazioni del Codice di comportamento e le ragioni della sanzione di un anno. Quanto al quarto motivo, la censura è stata respinta anche perché l'appellante non aveva indicato quali disposizioni del Codice etico avrebbero impedito la sanzione; il Collegio ha inoltre ritenuto che il disvalore disciplinare delle condotte fosse assorbito dalla violazione dei principi del Codice di comportamento. Quanto al quinto motivo, il richiamo del TAR agli sviluppi penali ed erariali non ha integrato postumamente la motivazione, già completa, ma ne ha soltanto confermato ex post la correttezza. La riduzione delle condotte e degli incassi prospettata dall'appellante non ha escluso la gravità e sistematicità dell'attività: anche considerando soltanto le 63 prestazioni ammesse dall'appellante, per 58.490 euro in cinque anni, il ricavo medio annuo risultava superiore alla soglia indicata come limite del lavoro autonomo occasionale. Le spese del giudizio di appello sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10, commi 2 e 3, l. 30 dicembre 2010, n. 240
“dal momento della conoscenza dei fatti”; il Collegio di Disciplina “esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare”
Il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza compiuta e specifica dei fatti da parte dell'Università. La proposta del Rettore deve esprimere una posizione sia sulla rilevanza disciplinare sia sulla possibile sanzione, ma può essere inizialmente elastica e precisata nelle successive fasi procedimentali.
art. 37, comma 2, Statuto dell'Università
La disposizione è richiamata quale base statutaria per l'avvio del procedimento disciplinare e la comunicazione degli addebiti.
art. 129 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
L'informativa trasmessa dalla Procura ha fornito all'Università la conoscenza specifica delle condotte, delle prestazioni, dei luoghi e dei corrispettivi, facendo decorrere il termine per l'avvio del procedimento.
artt. 87 e 89 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592
Costituiscono la base normativa della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un anno.
art. 2, comma 2, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
“le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”
I principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici possono operare, in quanto compatibili, anche nei confronti delle categorie di personale in regime di diritto pubblico, inclusi professori e ricercatori universitari.
art. 2, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato nel quadro del regime di diritto pubblico applicabile ai professori e ricercatori universitari.
art. 54 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Costituisce la base normativa del Codice nazionale e dei codici di comportamento delle amministrazioni.
art. 6, commi 9 e 10, l. 30 dicembre 2010, n. 240
L'appellante invocava la distinzione tra attività libero-professionale vietata e attività consulenziale liberamente esercitabile; la qualificazione concreta delle attività come professionali, abituali e sistematiche ha condotto il giudice a escludere la fondatezza della censura.
art. 55-ter d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Il Collegio di Disciplina lo ha richiamato per affermare che la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale è rimessa alla valutazione discrezionale, non essendo necessaria in via automatica.
art. 44, comma 2, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
È stato utilizzato quale parametro per ritenere non occasionale l'attività privata, poiché il ricavo medio annuo considerato risultava superiore alla soglia di 5.000 euro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato esclusivamente per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato esclusivamente in funzione di tutela dei dati personali e di oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini del termine per l'avvio del procedimento disciplinare universitario, la conoscenza dei fatti si perfeziona quando l'amministrazione dispone di elementi sufficientemente specifici per individuare le concrete condotte contestabili, comprese le relative modalità essenziali; non è sufficiente la mera conoscenza del genere astratto della condotta, ma non è neppure necessario che i fatti siano già definitivamente provati.
- La proposta motivata del Rettore al Collegio di Disciplina non deve necessariamente predeterminare in modo rigido la sanzione finale: è sufficiente che esprima, con motivazione, una posizione sulla rilevanza disciplinare dei fatti e prospetti la possibile applicazione di una sanzione, potendo la proposta essere precisata alla luce dell'istruttoria e del contraddittorio successivi.
- È adeguatamente motivato il provvedimento disciplinare che richiami un parere vincolante del Collegio di Disciplina il quale ricostruisca i fatti, esamini le difese, valuti gli elementi acquisiti, qualifichi le condotte sotto il profilo disciplinare e spieghi la scelta della sanzione e della sua durata.
- Nel procedimento disciplinare l'amministrazione può valutare autonomamente gli atti provenienti da un procedimento penale, senza dover necessariamente ripetere integralmente l'istruttoria, purché tali atti siano esaminati criticamente e posti a fondamento di una motivazione propria.
- La reiterazione di numerose prestazioni professionali private e il relativo ammontare economico possono escludere la natura occasionale dell'attività e integrare un'attività abituale e sistematica, anche quando il dipendente contesti singole prestazioni o ridimensioni il numero degli incarichi e dei compensi.
- Il richiamo, da parte del giudice, di elementi sopravvenuti può confermare ex post la correttezza della motivazione amministrativa già completa, ma non può sostituire o integrare una motivazione originariamente mancante.
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