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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20600/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della custodia cautelare sofferta sine titulo nel periodo dall'11/02/2004 all'11/02/2005 da computarsi sulla pena indicata nell'ordine di esecuzione emesso il 01/12/2023 (ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p.) e l'inserimento in cumulo della sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano nel procedimento 'Wall Street'. In subordine deduceva la fungibilità delle pene e la possibilità di far valere la custodia non titolata in quanto, a suo avviso, la pena per il reato di cui all'art. 416-bis non era stata ancora espiata al momento della commissione dell'altro reato (rilevando profili di continuazione/reato permanente). Il ricorso denunciava inosservanza o erronea applicazione di norme processuali e penali e carenza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 125, 663, 657 co.4 c.p.p.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., la custodia cautelare o la pena espiata per reato diverso possono essere computate solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire. Il Collegio ha ritenuto che la custodia sine titulo (febbraio 2004 - febbraio 2005) è anteriore alla cessazione della permanenza del reato associativo per cui il ricorrente è stato condannato e quindi non è computabile né è applicabile l'istituto della fungibilità nei termini richiesti. La sentenza ha inoltre precisato che, quando la cessazione del reato permanente non è indicata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione accertarla con gli elementi disponibili. Per il rigetto del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p., comma 4

    La norma limita il computo della custodia cautelare o di pena espiata per reato diverso al caso in cui tali periodi siano successivi alla commissione del reato per il quale si esegue la pena; impedisce che crediti di pena anteriori agevolino la commissione di nuovi reati.

  • art. 125 c.p.p.

    Citato dal ricorrente quale riferimento normativo nell'ambito delle doglianze, ma nel testo della decisione non è stato ritenuto decisivo per mutare l'esito del giudizio.

  • art. 663 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che il suo richiamo superasse il limite imposto dall'art. 657 c.p.p. sulla decorrenza temporale per il computo della custodia.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato articolato in base a questi motivi ma le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento nei confronti del ricorrente soccombente; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il computo della custodia cautelare sofferta senza titolo su una pena diversa è possibile solo se la custodia è stata subita dopo la commissione del reato per cui si deve eseguire la pena (art. 657, comma 4, c.p.p.).
  • Per i reati permanenti, l'istituto della fungibilità delle pene non opera se la permanenza del reato è cessata dopo l'espiazione senza titolo: non si possono far valere crediti anteriori che avrebbero potuto agevolare la commissione di reati successivi.
  • Quando la data di cessazione della condotta permanente non è indicata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione accertarla attraverso l'analisi degli elementi disponibili nel fascicolo.
  • Le doglianze basate su inosservanza o errata applicazione di norme processuali vanno valutate alla luce del principio temporale del computo della custodia; il semplice richiamo alla continuazione o alla natura permanente del reato non è sufficiente se la custodia era anteriore alla cessazione della permanenza.
  • Il soccombente in Cassazione può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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