Sentenza n. 6251/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della lettera M_D A535366 REG2022 0034290 06.06.2022 del Comando Aviazione dell'Esercito (COMAVES), inviata con i provvedimenti seguenti; - della lettera M_D/GMIL_03_II/4/1/2005/49268 del 25.05.2005 della Direzione Generale del Personale Militare (PERSOMIL), II° Reparto - 4^ Divisione, inviata con i provvedimenti seguenti; - del provvedimento del Comando 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Vega” Rimini prot. M_D A6242E7 REG2022 0032081 04-11-2022; - del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Rigel” Casarsa della Delizia prot. M_D AA91274 REG2022 0018342 26-10-2022; - del provvedimento del Comando Centro Addestrativo Aviazione dell'Esercito di Viterbo, senza protocollo, del 09.11.2022; - del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Rigel” Casarsa della Delizia prot. M_D AA91274 REG2022 0019705 del 17.11.2022; - del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Rigel” Casarsa della Delizia prot. M_D AA91274 REG2022 0019706 del 17.11.2022; - del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Rigel” Casarsa della Delizia prot. M_D AA91274 REG2022 0019707 del 17.11.2022; - del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Rigel” Casarsa della Delizia prot. M_D AA91274 REG2022 0021032 del 06.12.2022; - del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011115 15.12.2022; - del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011117 15.12.2022; - del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011118 15.12.2022; - del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011119 15.12.2022; - del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011120 15.12.2022; - del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011121 15.12.2022, nonché avverso ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguente e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a contrarre la ferma volontaria di durata biennale e, di conseguenza, a percepire il relativo premio economico così come previsto dagli artt. 966 e 1803 del Decreto Legislativo 66/2010, con il dovuto trattamento economico. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Vittoria di competenze e spese tutte di lite, rivalse di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi e provvedimenti con cui è stata negata l'ammissione alla ferma volontaria biennale e la corresponsione del relativo premio economico previsto dagli artt. 966 e 1803 d.lgs. 66/2010
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiali militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l'errata applicazione degli artt. 966 e 1803 d.lgs. 66/2010, l'erroneità dei presupposti, lo sviamento dalla causa tipica, la disparità di trattamento, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e il difetto di motivazione. Hanno sostenuto di essere ufficiali piloti in servizio permanente, di avere assolto la ferma obbligatoria e maturato sedici anni di servizio, nonché di possedere brevetti militari di pilota osservatore e/o di pilota di elicottero. Secondo i ricorrenti, tali brevetti attestano professionalità e capacità sostanzialmente equivalenti a quelle degli ufficiali titolari del brevetto di pilota militare, poiché essi svolgono le medesime funzioni, seguono attività addestrative e operative analoghe e sono impiegati anche nei teatri operativi. Hanno quindi contestato il diniego fondato sull'assenza del brevetto formalmente denominato di pilota militare, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto alla ferma volontaria biennale e al relativo premio antiesodo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha richiamato l'interpretazione già fornita dal Consiglio di Stato, Sez. II, con sentenza n. 6766/2021, e dal precedente dello stesso TAR n. 7925/2022. La disciplina del beneficio, originariamente prevista dalla l. 42/2000 e oggi trasfusa negli artt. 966 e 1803 d.lgs. 66/2010, deve essere interpretata in senso teleologico e non meramente letterale. La ratio del premio è evitare l'esodo verso imprese private del personale militare altamente qualificato, impedendo che tali imprese beneficino della formazione sostenuta dall'Amministrazione. Tale finalità ricorre anche per gli ufficiali titolari di brevetto di pilota osservatore o di pilota militare di elicottero quando, in concreto, svolgano funzioni identiche a quelle degli ufficiali con brevetto di pilota militare. L'identità delle funzioni, l'impiego in equipaggi misti e l'assenza di riserve o limitazioni sulle capacità operative rivelano una qualificazione sostanzialmente equivalente; la diversa denominazione o il minor pregio formale del brevetto non giustificano pertanto l'esclusione dal beneficio. Sono stati annullati i provvedimenti impugnati ed è stato accertato il diritto dei ricorrenti ad accedere al beneficio, subordinatamente alla verifica concreta dello svolgimento, attuale o pregresso, di funzioni identiche a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare. Le spese sono state compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
artt. 966 e 1803 d.lgs. 66/2010
La disciplina del beneficio economico e della ferma volontaria biennale comprende, secondo un'interpretazione teleologica, anche gli ufficiali privi del brevetto formalmente denominato di pilota militare quando svolgano in concreto funzioni identiche a quelle dei titolari di tale brevetto.
art. 1, comma 4, l. 42/2000
La disposizione, abrogata dall'art. 2268 d.lgs. 66/2010, costituisce la disciplina originaria del beneficio e deve essere interpretata alla luce della sua ratio antiesodo, estesa al personale che eserciti funzioni sostanzialmente identiche.
art. 12 preleggi
Il criterio letterale non prevale in modo assoluto sull'intenzione del legislatore; l'interpretazione deve considerare la coerenza della norma e del sistema e la relativa ratio.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati dai ricorrenti in relazione alla dedotta disparità di trattamento e ai principi di ragionevolezza e buon andamento; il giudice risolve la questione mediante interpretazione conforme alla ratio normativa, senza promuovere un giudizio di costituzionalità.
Massime di principio
- Il beneficio economico volto a contrastare l'esodo del personale militare altamente qualificato verso il settore privato non può essere negato sulla sola base della diversa denominazione formale del brevetto posseduto, quando l'Amministrazione riconosca e utilizzi il personale per funzioni concretamente identiche a quelle svolte dai beneficiari tipici della disciplina.
- La sostanziale identità delle funzioni operative, l'impiego in equipaggi misti e l'assenza di limitazioni sulle capacità professionali costituiscono elementi idonei a dimostrare l'equivalenza della qualificazione richiesta per l'accesso al beneficio, anche in presenza di brevetti formalmente diversi.
- Nell'interpretazione di una disciplina speciale di incentivazione, il dato letterale deve essere coordinato con la finalità perseguita dal legislatore; l'interpretazione teleologica è ammissibile quando consenta di ricomprendere situazioni sostanzialmente omogenee e coerenti con la ratio della norma.
- L'accertamento del diritto al beneficio può essere subordinato alla verifica in concreto che l'interessato abbia svolto o svolga funzioni identiche a quelle del personale espressamente contemplato dalla disciplina.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 745/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 746/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 747/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 53/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 54/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 55/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →