Corte di giustizia, Sentenza C-612/20
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 aprile 2022. — Happy Education SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca e Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera i) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Esenzioni connesse con l’educazione dell’infanzia o della gioventù, con l’insegnamento scolastico o universitario – Prestazione di servizi educativi complementari al programma scolastico – Organismo di diritto privato che fornisce tali servizi a fini commerciali. — Causa C-612/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l'esenzione IVA per l'educazione prevista dalla direttiva 2006/112 presuppone non solo la natura educativa del servizio, ma anche un effettivo riconoscimento dell'organismo prestatore come avente finalità simili a quelle di un ente pubblico. Nel caso di un operatore privato che offre un programma di doposcuola a fini commerciali, la sola autorizzazione registrale non basta. Poiché la società non soddisfaceva le condizioni del diritto rumeno per essere riconosciuta ai fini dell'esenzione, la Corte ha escluso l'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i).
IVA ed esenzione per servizi educativi complementari: un ente privato commerciale con sola autorizzazione registrale non è "organismo riconosciuto" ai fini dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112
La questione giuridica
Se i servizi educativi complementari al programma scolastico (programma "La scuola dopo scuola") forniti da un soggetto privato a fini commerciali, senza partenariato con un istituto d'insegnamento, possano rientrare tra i servizi strettamente connessi all'insegnamento scolastico esenti da IVA; e, in particolare, se la semplice autorizzazione all'esercizio dell'attività con codice CAEN 8559, insieme al carattere di pubblico interesse dell'attività, sia sufficiente per qualificare l'operatore come "organismo riconosciuto" avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico.
Principio di diritto
L'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 non consente l'esenzione IVA a favore di un ente privato che svolge attività educative complementari al programma scolastico, come assistenza nei compiti o corsi di lingue, quando tale ente non sia stato riconosciuto dal diritto nazionale come organismo avente finalità simili a quelle di un ente pubblico per l'educazione. Una mera autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, con attribuzione di un codice statistico/commerciale (CAEN 8559), non equivale a tale riconoscimento, se non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per accedere all'esenzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 132, paragrafo 1, lettera i), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 133, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 134, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, direttiva 2006/112/CE
Esenzione IVA per servizi educativi complementari e riconoscimento dell'organismo prestatore
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Cluj in una controversia tra Happy Education SRL e le autorità fiscali rumene. La questione centrale è se i servizi di "doposcuola" forniti da un operatore privato possano beneficiare dell'esenzione IVA prevista per l'educazione dalla direttiva 2006/112/CE.
Fatti e procedimento principale
Happy Education SRL è una società commerciale rumena che organizza attività complementari al programma scolastico, tra cui assistenza nei compiti, corsi di lingue straniere, attività artistiche e sportive, ritiro dei bambini dalla scuola e distribuzione dei pasti. Tali attività corrispondono al programma nazionale "Școala după școală" ("La scuola dopo scuola").
A seguito di una verifica IVA relativa al periodo 1 agosto 2016 - 31 dicembre 2017, le autorità fiscali hanno ritenuto che la società dovesse registrarsi ai fini IVA a partire da agosto 2016, avendo superato la soglia per il regime delle piccole imprese. La società ha sostenuto che le prestazioni erano esenti ai sensi dell'articolo 292, paragrafo 1, lettera f), del codice tributario rumeno, poiché strettamente connesse all'attività di insegnamento prevista dalla legge nazionale.
Normativa UE e nazionale richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, relativo all'esenzione per l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché per le prestazioni strettamente connesse;
- l'articolo 133 della medesima direttiva, che consente agli Stati membri di subordinare le esenzioni per organismi diversi dagli enti di diritto pubblico a determinate condizioni;
- l'articolo 134 della direttiva, menzionato nella domanda ma non decisivo ai fini del dispositivo.
Sul piano nazionale, rilevano l'articolo 292, paragrafo 1, lettera f), del codice tributario rumeno, l'articolo 58 della legge sull'istruzione nazionale n. 1/2011 e la metodologia di organizzazione del programma "La scuola dopo scuola", che prevede il programma come complemento al curriculum obbligatorio e lo collega, per gli operatori privati, alla conclusione di un partenariato con un istituto di insegnamento.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:
- i servizi educativi complementari del programma "La scuola dopo scuola" possano essere considerati servizi strettamente connessi all'insegnamento scolastico anche se forniti da un ente privato a fini commerciali e senza partenariato con un istituto scolastico;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, attestata dall'attribuzione del codice CAEN 8559, possa bastare a qualificare il prestatore come "organismo riconosciuto" avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che le esenzioni dell'articolo 132 della direttiva 2006/112 hanno carattere autonomo del diritto dell'Unione e vanno interpretate restrittivamente, pur senza svuotarne l'effetto utile. L'esenzione di cui alla lettera i) è subordinata a due condizioni cumulative:
- la natura del servizio, che deve riguardare l'educazione, l'insegnamento o prestazioni strettamente connesse;
- la qualità del prestatore, che deve essere un ente pubblico oppure un organismo riconosciuto dallo Stato membro come avente finalità simili.
Nel caso esaminato, la Corte si concentra sulla seconda condizione. Poiché la direttiva non stabilisce le modalità del riconoscimento, spetta in linea di principio al diritto nazionale definire le regole per accordarlo. Tuttavia, il controllo giudiziale deve verificare che tali regole rispettino il diritto dell'Unione, in particolare il principio di neutralità fiscale.
Dalle indicazioni del giudice del rinvio emergeva che, nel diritto rumeno, per gli operatori privati del tipo Happy Education il riconoscimento ai fini dell'esenzione dipendeva essenzialmente dalla conclusione di un partenariato con un istituto di insegnamento nell'ambito del programma "La scuola dopo scuola". Poiché la società non aveva concluso tale partenariato e non soddisfaceva quindi le condizioni nazionali richieste per ottenere il riconoscimento, non poteva essere considerata un organismo avente finalità simili a quelle di un ente pubblico.
La Corte esclude inoltre che l'attribuzione del codice CAEN 8559 possa supplire a tale requisito: essa serve soltanto a classificare l'attività ai fini del registro del commercio e riflette la legittimità commerciale dell'attività, ma non implica un riconoscimento ai fini dell'esenzione IVA.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di "organismo riconosciuto" come avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico per l'educazione un ente privato che offre attività didattiche di interesse pubblico, come il doposcuola, e che abbia soltanto ottenuto un'autorizzazione registrale con codice CAEN 8559, se non soddisfa comunque le condizioni previste dal diritto nazionale per ottenere tale riconoscimento.
Effetto sulla prima questione
Poiché la risposta alla seconda questione escludeva già il presupposto soggettivo dell'esenzione, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare la prima questione relativa alla qualificazione delle attività come servizi strettamente connessi all'insegnamento scolastico.
Principi affermati
La sentenza conferma che, in materia di esenzioni IVA per attività educative, non basta la natura oggettivamente formativa del servizio: il prestatore deve anche essere riconosciuto, secondo le regole nazionali compatibili con il diritto UE, come organismo con finalità simili a quelle di un ente pubblico. Una mera autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività non basta a soddisfare questo requisito.
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