Ordinanza n. 331/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- reso dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo, notificato in data 20.2.2025, di revoca a carico del ricorrente della detenzione di armi e munizioni con conseguente ordine di alienazione e/o affidamento delle armi a persone che possano detenerle o versate a-OMISSIS-di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della detenzione di armi e munizioni, con ordine di alienazione, affidamento o versamento delle armi
Esito
La controversia
La persona fisica ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 20 febbraio 2025, con il quale la Prefettura ha revocato la detenzione di armi e munizioni e ha ordinato la loro alienazione, l'affidamento a persone abilitate alla detenzione oppure il versamento a un soggetto autorizzato. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né le circostanze fattuali poste a fondamento della revoca.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. In vista dell'udienza di discussione fissata per il 23 settembre 2026, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando alla Prefettura, tramite l'Avvocatura dello Stato, di depositare entro il 26 maggio 2026 sintetiche e documentate deduzioni sulla vicenda. Le deduzioni dovranno anche chiarire l'eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o atti rilevanti per il permanere dell'interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull'esito del giudizio. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base per l'acquisizione di deduzioni e documentazione dall'amministrazione resistente.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base del potere istruttorio esercitato dal giudice per acquisire elementi necessari alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Prima della decisione di merito, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di deduzioni sintetiche e documentate sulla vicenda quando ciò sia necessario per completare il quadro istruttorio.
- L'incombente istruttorio può comprendere la verifica di fatti, provvedimenti o atti sopravvenuti che possano incidere sul permanere concreto dell'interesse alla decisione o sull'esito del giudizio.
- Quando il ricorso è ancora pendente e l'udienza di merito è fissata in data successiva, il giudice può stabilire un termine specifico per l'adempimento istruttorio e demandarne la trasmissione processuale all'Avvocatura dello Stato.
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