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Sentenza

Sentenza n. 4757/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4532 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2025.

Giustizia amministrativa202601790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4532 del 23 ottobre 2025, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.437,86 lordi per indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4532/2025, notificata il 31 ottobre 2025 e passata in giudicato, come attestato il 10 marzo 2026. Ha dedotto che l’amministrazione non aveva adempiuto alla condanna al pagamento di € 1.437,86 lordi, oltre interessi, nonostante fosse decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l’ordine di integrale esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l’amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento del titolo. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Il commissario opererà senza compenso. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, con cui il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

    Per i titoli esecutivi che impongono alle amministrazioni statali o agli enti pubblici non economici il pagamento di somme, il ricorso è proposto dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Il giudice regola le spese del giudizio secondo la soccombenza e dispone la distrazione in favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)

    Il contributo unificato è posto a carico dell’amministrazione soccombente solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non esegue un titolo giudiziale passato in giudicato che impone il pagamento di somme, e il mancato adempimento è documentato e non contestato, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione integrale entro un termine e può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici di titoli giudiziali esecutivi che comportano il pagamento di somme, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo deve essere decorso infruttuosamente prima di procedere all’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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