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Sentenza

Sentenza n. 3531/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 21 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 21 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse la piena soddisfazione della pretesa azionata, consistente nell’attivazione del procedimento per il rilascio del visto. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, tenuto conto anche dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione e consente, in presenza dei relativi presupposti, di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’Amministrazione; nel caso concreto, il giudizio è divenuto privo di oggetto per l’avvenuta attivazione del procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza all’ordine giudiziale di provvedere.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e all’attivazione del procedimento amministrativo può integrare piena soddisfazione della pretesa azionata, quando l’oggetto della domanda giudiziale sia esclusivamente l’obbligo dell’Amministrazione di avviare e trattare il procedimento.
  • Quando, nel corso del giudizio contro il silenzio, l’Amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione e dalle particolari condizioni organizzative derivanti dall’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEspulsione e allontanamento
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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