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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20089/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la conferma in appello di condanne per reati fallimentari e connessi: bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, distrazione di beni mediante cessioni simulate e a prezzo irrisorio, e pagamento preferenziale a credito di familiare. I motivi impugnatori denunciavano vizi di motivazione e mancanza di prove in relazione all'omessa redazione/approvazione del bilancio 2013 e alla mancata tenuta dei libri contabili; la non offensivita della cessione del fondo rustico per esistenza di ipoteca; la congruità delle poste passive usate per ridurre il valore del ramo d'azienda ceduto; l'assenza del dolo nella effettuazione del pagamento a favore di Nuzzi ossia la finalità di salvare l'azienda; la prescrizione del reato; e la mancata valutazione delle attenuanti generiche e della diversa responsabilità soggettiva dei singoli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi come infondati e ha dunque confermato le condanne pronunciate in primo e secondo grado. Sono state confermate le statuizioni che avevano ritenuto l'esistenza di un sistema di operazioni distrattive riconducibili al nucleo familiare Dileo, la qualifica di amministratore di fatto in capo a Michele Dileo, la responsabilità di Erasmo Dileo per le operazioni commesse nel periodo di carica, e la responsabilità di Elisabetta Nuzzi quale cessionaria consapevole. Il Giudice di legittimità ha ritenuto legittima la valutazione probatoria sulla sottrazione/occlusione delle scritture contabili anche se alcuni dati potevano essere ricostruiti aliunde, ha escluso l'inoffensività della cessione del fondo (operata prima della costituzione dell'ipoteca in favore del creditore), ha confermato l'irragionevolezza del prezzo del ramo d'azienda e la finalità distrattiva delle operazioni, e ha ritenuto fondato il rilievo sul pagamento preferenziale. Quanto alle questioni di prescrizione, la Corte ha rilevato che al momento della sentenza di appello il termine non era ancora decorso considerando le sospensioni, e ha aggiunto che la eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata non poteva essere dichiarata in questa sede data l'inammissibilità dei motivi. Nel complesso i reati e le pene confermate restano quelli indicati in sentenza di merito (pena ridotta per il rito abbreviato: Erasmo e Michele Dileo 4 anni e 4 mesi; Elisabetta Anna Nuzzi 2 anni e 8 mesi).

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), artt. 216, 219, 223

    art. 216, comma 1, n. 2; art. 223, comma 1; art. 219, comma 2, n. 1, r.d. n. 267 del 1942

    Le disposizioni sulla bancarotta fraudolenta sono state applicate alle operazioni distrattive e alle condotte che hanno impedito la ricostruzione del patrimonio; la Corte ha ritenuto sussistere il dolo e l'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità e la continuazione.

  • Codice Penale, art. 110

    Richiamato per configurare il concorso di persone nel reato, ossia la responsabilità concorrente degli imputati.

  • Codice Civile, art. 2214

    Richiamato in tema di scritture contabili obbligatorie; la Corte osserva che il bilancio non equivale automaticamente a libro obbligatorio, ma la mancata tenuta/trasmissione delle scritture può integrare bancarotta documentale se ostacola la ricostruzione del patrimonio.

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. e

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata come parametro dei motivi di cassazione (vizi di motivazione e illogicità della motivazione); la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati.

  • Codice Civile, art. 2639

    Usato per definire la nozione di amministratore di fatto: la Corte richiama che serve esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, valutazione di fatto insindacabile se motivata.

  • Codice di Procedura Penale, art. 129

    Richiamato in relazione all'estinzione del reato e alla prescrizione; la Corte ha osservato i limiti nel far valere prescrizioni sopravvenute all'esito della sentenza impugnata.

  • Codice Penale, artt. 157 e 159

    artt. 157 e 159 cod. pen.

    Richiamati in ordine a cause di estinzione o sospensione della pena e dell'azione, pertinenti alle doglianze sulla prescrizione.

  • Codice Penale, art. 161

    art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Citato per gli effetti degli eventi interruttivi sulla prescrizione; la Corte ha calcolato le sospensioni rilevanti per il decorso del termine prescrizionale.

  • Codice Penale, art. 133

    Richiamato in tema di criteri di commisurazione della pena: la Corte ricorda l'ampio potere discrezionale del giudice di merito e i requisiti motivazionali per scelte in ambito edittale.

Massime di principio

  • La qualifica formale (amministratore di diritto) non è decisiva: per la responsabilità fallimentare conta la concreta esercizio di funzioni gestorie; l'amministratore di fatto si valuta su continuità e significatività delle azioni svolte.
  • La bancarotta documentale sussiste anche quando i dati possono essere ricostruiti da fonti esterne; la rimozione o la mancata consegna delle scritture che rende difficile la ricostruzione è elemento rilevante del reato.
  • Trasferimenti di beni a società riconducibili a familiari, pagamenti 'fuori atto' o indicazioni di prezzo palesemente sottostimate sono indici di distrazione di beni idonei a ledere la massa creditoria, specie se avvenuti prima di iscrizioni a garanzia o in prossimità del dissesto.
  • La presenza di un'ipoteca non rende automaticamente inoffensiva una cessione: se il valore del bene eccede il credito garantito o la cessione avviene prima della costituzione della garanzia, gli altri creditori possono subire un concreto pregiudizio.
  • Il pagamento preferenziale è escluso quando il pagamento sia effettuato in una strategia ragionevole e concretamente idonea a evitare il fallimento; tuttavia la prova della ragionevole prospettiva di salvezza aziendale grava sulla difesa e va supportata da elementi concreti.
  • Le questioni di prescrizione devono essere valutate con attenzione al decorso del termine al momento della pronuncia impugnata e agli effetti di sospensioni/interruzioni; la Cassazione non sempre può dichiarare estinzione sopravvenuta se i motivi di ricorso sono inammissibili.
  • Nelle impugnazioni che denunciano vizi di motivazione occorre specificità: censure generiche sulle attenuanti o sulla discrezionalità nella quantificazione della pena sono spesso inammissibili.

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