Ordinanza n. 573/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del della Prefettura di Frosinone - Ufficio Territoriale del Governo, emesso il 29 novembre 2023, avente oggetto: Ricorso Loffreda Bice nata ad Isola del Liri il 25.10.1935.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Frosinone - Ufficio Territoriale del Governo del 29 novembre 2023, avente a oggetto un ricorso riferito alla ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Frosinone del 29 novembre 2023. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso sotto due profili: la mancata impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di composizione bonaria della lite del 2 novembre 2023 e la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati. Il giudice non ha ancora definito tali questioni, assegnando alle parti un termine per il contraddittorio scritto.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Rilevata d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione decisiva di ammissibilità, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, riguardante sia la mancata impugnazione del rigetto dell’istanza di composizione bonaria del 2 novembre 2023 sia la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il collegio rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva e non previamente discussa, deve attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per presentare memorie.
- La mancata impugnazione di un provvedimento presupposto o connesso, potenzialmente autonomamente lesivo, può porre una questione di ammissibilità del ricorso che deve essere sottoposta al contraddittorio prima della decisione.
- La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati può integrare una questione di ammissibilità rilevabile dal giudice e deve essere esaminata nel rispetto del contraddittorio.
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