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Ordinanza

Ordinanza n. 573/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del della Prefettura di Frosinone - Ufficio Territoriale del Governo, emesso il 29 novembre 2023, avente oggetto: Ricorso Loffreda Bice nata ad Isola del Liri il 25.10.1935.

Giustizia amministrativa202400070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Frosinone - Ufficio Territoriale del Governo del 29 novembre 2023, avente a oggetto un ricorso riferito alla ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Frosinone del 29 novembre 2023. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso sotto due profili: la mancata impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di composizione bonaria della lite del 2 novembre 2023 e la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati. Il giudice non ha ancora definito tali questioni, assegnando alle parti un termine per il contraddittorio scritto.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Rilevata d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione decisiva di ammissibilità, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, riguardante sia la mancata impugnazione del rigetto dell’istanza di composizione bonaria del 2 novembre 2023 sia la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il collegio rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva e non previamente discussa, deve attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per presentare memorie.
  • La mancata impugnazione di un provvedimento presupposto o connesso, potenzialmente autonomamente lesivo, può porre una questione di ammissibilità del ricorso che deve essere sottoposta al contraddittorio prima della decisione.
  • La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati può integrare una questione di ammissibilità rilevabile dal giudice e deve essere esaminata nel rispetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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