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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09376/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di autoriparazioni per il pagamento di due fatture relative a interventi di riparazione eseguiti su un veicolo di proprietà della cliente. La società ingiunta propose opposizione sostenendo di non dovere alcunché e formulando anche domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, lamentando che le riparazioni non sarebbero state eseguite a regola d'arte e che uno dei successivi interventi di manutenzione aveva condotto a un incendio del mezzo. Il giudice di pace rigettò l'opposizione; il tribunale, in appello, confermò la decisione ritenendo provato il credito per le riparazioni fatturate e osservando, tra l'altro, che i danni da incendio erano oggetto della domanda riconvenzionale separata e che, comunque, non risultava provata né la non esecuzione a regola d'arte degli interventi né una tempestiva denuncia dei vizi ex art. 2226, comma 2, c.c. In cassazione la ricorrente articolò quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1218, 1453 e 1460 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente applicato l'art. 2226 c.c. benché fosse stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento e non garanzia per vizi; 2) violazione dell'art. 2226, comma 2, c.c., per avere il tribunale trascurato un presunto riconoscimento dei vizi da parte dell'impresa; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla deposizione del teste indicato in ricorso, che avrebbe provato il riconoscimento dei vizi; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e conseguente falsa applicazione dell'art. 2226, comma 2, c.c., per non avere valorizzato la mancata contestazione delle dichiarazioni testimoniali sul riconoscimento dei vizi.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. La ragione è processuale: nel ricorso la parte aveva dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 3 aprile 2018, con conseguente onere, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., di depositare anche la copia della sentenza munita della relata di notifica. Tale deposito non risultava effettuato. La Corte ha ribadito che la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso è un fatto processuale vincolante per la parte, non emendabile con memoria successiva, e che, in mancanza della copia notificata, il ricorso va dichiarato improcedibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Se il ricorrente dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro il termine anche la copia della sentenza munita della relata di notifica, a pena di improcedibilità.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere l'inadempimento del prestatore d'opera, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere la risoluzione del contratto per inadempimento, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere l'eccezione di inadempimento, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 2226, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla sentenza impugnata come norma che impone la preventiva denuncia dei vizi dell'opera; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è improcedibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per contestare la valutazione delle prove e la non contestazione, ma non esaminato nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per contestare la valutazione delle prove e la non contestazione, ma non esaminato nel merito.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione della sentenza, se dichiarata nel ricorso senza precisazioni, è interpretata come notificazione al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato per contrapposizione: la Corte afferma che, in mancanza di specificazioni, la dichiarazione nel ricorso non può essere intesa come notificazione alla parte personalmente.

  • art. 378 c.p.c.

    La Corte esclude che la dichiarazione di avvenuta notificazione possa essere corretta o revocata con memoria successiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte esclude che la dichiarazione di avvenuta notificazione possa essere corretta o revocata con memoria successiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di improcedibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamato per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma nell'atto che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione integra un fatto processuale vincolante e impone il deposito della copia notificata della sentenza con la relativa relata, altrimenti il ricorso è improcedibile.
  • La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione è emendabile in via sostanziale solo nei limiti consentiti dall'ordinamento; non può essere corretta o revocata con memorie successive, perché opera il principio di autoresponsabilità della parte.
  • In mancanza di specificazioni contrarie, la dichiarazione di notifica della sentenza nel ricorso va letta come notificazione al difensore costituito ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese e dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
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SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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