Cassazione Penale, Sentenza n. 2642/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la decisione della Corte d'appello che ha fissato l'inizio della pericolosità sociale di Antonio Saraco al 2003 e, conseguentemente, ha revocato la confisca dei beni riferibili a lui e in parte intestati a congiunti per il periodo anteriore. Il ricorrente sostiene che pregresse condanne per favoreggiamento e rapporti con il clan Ruga sin dagli anni '80 dimostrano una pericolosità sociale anteriore, che avrebbe dovuto portare alla retrodatazione dell'inizio della pericolosità al 1978/1979 e alla confisca estesa al periodo 1979-2002 per manifesta sproporzione tra entrate lecite e acquisizioni patrimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché vertente su motivo non consentito nel procedimento di prevenzione (ossia, sindacato sulla motivazione e valutazioni di merito non convertibili in vizio di legge). Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione non apparente e coerente: ha correttamente individuato il periodo di pericolosità sociale (dal 2003) sulla base degli elementi istruttori e ha applicato i principi giurisprudenziali sul perimetro temporale della pericolosità e sulla verifica della sproporzione tra redditi leciti e incrementi patrimoniali; inoltre ha riconosciuto che gli asset disponibili al 31/12/2002 giustificavano gli acquisti successivi. Le obiezioni del PG sono state ritenute generiche e prive di documentazione probatoria sufficiente a modificare la perimetrazione temporale adottata; il ricorso è quindi respinto e il decreto impugnato resta in vigore.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 10, comma 3; art. 10, comma 8; art. 27, comma 2
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, c.3 e art.27, c.2); l'obbligo del giudice d'appello di motivare il decreto è sancito e rileva il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente (art.10, c.8).
disposizioni del codice di procedura penale (norme procedurali richiamate)
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
L'art. 173 disp. att. è richiamato per il limite di esposizione del motivo in cassazione; l'art. 606 lett. e) disciplina il vizio di illogicità manifesta della motivazione, ma in materia di prevenzione il sindacato sulla motivazione è strettamente circoscritto e non sempre proponibile in cassazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e altre pronunce)
Sez. U. n. 4880/2014 (Spinelli) e altre decisioni richiamate
La giurisprudenza stabilisce che la pericolosità sociale funge anche da misura temporale per la confisca di prevenzione: il giudice deve individuare il periodo di manifestazione della pericolosità, verificarne in quel periodo la sproporzione tra entrate lecite e acquisti e consentire agli interessati di provare che risorse utili agli acquisti erano state accumulate anteriormente al periodo di pericolosità.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso in via ristretta: possono essere dedotte principalmente violazioni di legge e vizi estremi della motivazione (inesistenza o apparente), non semplice dissenso sulla valutazione dei fatti.
- La pericolosità sociale deve essere temporalmente delimitata dal giudice (momento iniziale e, se possibile, finale): la confisca di prevenzione opera di regola solo sui beni acquisiti nel periodo di pericolosità individuato, salvo prova contraria.
- Se il proposto e i familiari dimostrano che risorse utilizzate per acquisti sono state accumulate in epoca anteriore al periodo di pericolosità, tali beni non sono necessariamente assoggettabili ad ablazione; l'onere probatorio di tale prova grava sugli interessati.
- Pregresse condanne o vicinanze a soggetti mafiosi possono essere rilevanti per la pericolosità, ma la loro incidenza dipende dalla continuità e dalla prova di collegamenti persistenti: intervalli temporali ampi e riabilitazioni possono indebolirne l'efficacia probatoria.
- Le doglianze generiche o non corredate da documenti probatori specifici e autosufficienti sono inidonee a invertire la valutazione di merito sui tempi della pericolosità sociale in sede di cassazione.
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