Cassazione Civile, Ordinanza n. 36255/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua domanda di accertamento dell'illegittimità della cancellazione, disposta dall'INPS, dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico. In sede di legittimità è emerso tuttavia un vizio preliminare: dalla verifica della cancelleria risultava che la sentenza impugnata non era stata depositata dal ricorrente unitamente al ricorso, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché il ricorrente non aveva depositato copia autentica della sentenza impugnata, adempimento prescritto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha richiamato il proprio orientamento costante secondo cui tale omissione non può essere sanata dalla conoscenza del provvedimento acquisita attraverso altri atti del processo, né dalla presenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio o dalla copia eventualmente depositata dalla controparte. Non sono state liquidate spese in favore dell'INPS, rimasto intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
a pena di improcedibilità
nel ricorso per cassazione è obbligatorio depositare la copia autentica della sentenza impugnata; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso e non è sanabile mediante conoscenza del provvedimento desunta da altri atti o dal fascicolo d'ufficio
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quale base procedurale della proposta depositata e comunicata alle parti in vista della decisione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di esito negativo del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito del provvedimento impugnato non può essere evitata invocando la presenza della sentenza in altri atti del processo, nella copia depositata dalla controparte o nel fascicolo d'ufficio.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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