Cassazione Civile, Ordinanza n. 32184/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IMU per l'annualità 2015 emessi dal Comune per un immobile per il quale i proprietari avevano già presentato nel 2012 una dichiarazione per ottenere la riduzione d'imposta per asserita inagibilità. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi deducendo la decadenza del potere impositivo e la non debenza del tributo. La Corte tributaria regionale ha accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo dimostrata l'assoluta inutilizzabilità dell'immobile sulla base della documentazione fotografica, della dichiarazione sostitutiva e di altri elementi, con conseguente annullamento degli atti impositivi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione dell'art. 13, comma 3, d.l. 201/2011, del regolamento IMU comunale e omesso esame di documenti decisivi, sostenendo che la documentazione prodotta nel giudizio di merito mostrava un immobile in buone condizioni e che i lavori erano finalizzati solo a una migliore fruibilità e alla regolarizzazione di porzioni abusive, non già a rimuovere una preesistente inagibilità; 2) violazione delle norme edilizie e del regolamento comunale, assumendo che l'inagibilità ai fini IMU richiede un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con manutenzione ordinaria o straordinaria, e che nel caso concreto gli interventi erano di ristrutturazione/miglioramento, con elementi strutturali integri; 3) violazione dell'art. 47 d.P.R. 445/2000, censurando l'attribuzione di efficacia decisiva alla dichiarazione sostitutiva resa dai contribuenti, ritenuta dal Comune generica e non conforme agli oneri dichiarativi previsti dal regolamento. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché mescolavano violazione di legge e vizio motivazionale, sollecitavano una rivalutazione del merito e non rispettavano l'onere di autosufficienza, non essendo trascritti in modo adeguato i documenti e le allegazioni asseritamente ignorati, né chiarita la loro decisività.
La decisione
Il ricorso del Comune è stato rigettato. La Corte ha affermato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, sovrapponendo vizi eterogenei, e che, nella sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Quanto al vizio di omesso esame, la Corte ha osservato che i documenti indicati non erano stati trascritti con sufficiente specificità e, soprattutto, non era stata dimostrata la loro decisività, poiché la sentenza di merito si fondava già su una compiuta valutazione del quadro documentale e fotografico. È stata quindi confermata la decisione di appello favorevole ai contribuenti. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011
riduzione del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
La Corte richiama la norma solo nel contesto della disciplina dell'agevolazione IMU, ma non entra nel merito della sua applicazione sostanziale, perché dichiara inammissibili le censure del Comune.
art. 6-bis del regolamento IMU del Comune di Como
È evocato dal ricorrente come fonte regolamentare che specifica i requisiti di inagibilità; la Corte non ne compie una nuova interpretazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dal Comune per sostenere che gli interventi realizzati erano di ristrutturazione o miglioria e non di ripristino di una preesistente inagibilità; la Corte non esamina nel merito la censura.
artt. 24 e 25 d.P.R. n. 380/2001
Richiamati dal ricorrente nel quadro della disciplina edilizia; non sono oggetto di un'autonoma pronuncia di merito.
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
Invocato dal Comune per contestare l'efficacia della dichiarazione sostitutiva prodotta dai contribuenti; la Corte non accoglie la censura perché inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono mescolare, nello stesso mezzo, violazione di legge e vizio motivazionale; il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentita la commistione tra doglianze di violazione di legge e censure sul fatto o sulla motivazione: i motivi devono essere chiaramente separati e immediatamente riconducibili a uno specifico vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo quando il fatto storico sia stato completamente trascurato, sia controverso tra le parti e, se esaminato, avrebbe verosimilmente condotto a una decisione diversa; non basta contestare la valutazione delle prove o lamentare l'erronea lettura di documenti.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e nell'apprezzamento delle prove, salvo il controllo sulla coerenza logico-giuridica della motivazione.
- Il principio di autosufficienza del ricorso impone di trascrivere o quantomeno riprodurre in modo specifico i documenti e gli atti rilevanti, indicando anche dove e come siano stati dedotti nel giudizio di merito, così da consentire alla Corte il controllo immediato della decisività della censura.
- In materia di agevolazione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, la deduzione in cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito: se il giudice ha già valutato il complesso della documentazione e del quadro fattuale, la mera contrapposizione di una lettura alternativa degli atti non integra un vizio di legittimità.
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