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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20281/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale relativa a contributi dovuti alla gestione separata INPS per l'anno 2011, per complessivi euro 877,79. La controversia si è concentrata sulla prescrizione del credito contributivo: la corte territoriale aveva escluso la prescrizione ritenendo che il dies a quo decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (3 settembre 2012) e aveva quindi considerato tempestivo l'atto interruttivo, costituito da un avviso bonario comunicato il 25 agosto 2017. Con il ricorso per cassazione, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, lett. b), della legge n. 335 del 1995, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere non dalla dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2012 e successive proroghe), con conseguente inefficacia interruttiva dell'avviso bonario del 25 agosto 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna perché ha errato nel fissare il dies a quo della prescrizione alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché alla scadenza del termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione della prescrizione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata utilizzata come norma di deduzione del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3, comma 9, lett. b), L. n. 335/1995

    Costituisce la norma invocata dal ricorrente sulla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata.

  • art. 55, r.d.l. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    La Corte la richiama per affermare che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di versamento dei contributi, non dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    La Corte lo utilizza per collegare il termine di pagamento dei contributi ai termini previsti per i versamenti fiscali, con le eventuali proroghe applicabili.

  • d.P.C.M. 6 giugno 2012

    Richiamato solo come atto di proroga dei termini di versamento per l'anno 2011.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Richiamato in giurisprudenza per affermare che anche il differimento dei termini di versamento incide sulla decorrenza della prescrizione dei contributi.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata INPS decorre dalla scadenza del termine previsto per il loro effettivo versamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
  • La dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo; il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è la produzione del reddito, ma il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il contributo doveva essere versato.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione rilevano anche i differimenti dei termini di pagamento disposti normativamente; quindi l'eventuale proroga del termine fiscale si riflette sul dies a quo della prescrizione contributiva.
  • Se la prescrizione è già maturata alla data dell'atto interruttivo, tale atto è inefficace e la pretesa contributiva deve essere riesaminata alla luce del corretto dies a quo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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