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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05521/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva mantenuto la condanna per reati in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto all'aggravante dell'ingente quantità. Ha chiesto l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. La Corte ha però rilevato che il motivo non si confrontava criticamente con la motivazione di merito e riproponeva censure già esaminate e disattese, investendo in sostanza valutazioni discrezionali del giudice di merito sul bilanciamento tra circostanze e sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse non deducibile in sede di legittimità, poiché diretta a contestare un giudizio di merito sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante dell'ingente quantità, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva valorizzato, ai fini del giudizio ex art. 133 c.p., l'elevatissimo grado di purezza della cocaina e la vastità della platea di assuntori. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per il reato di stupefacenti contestato e confermato in appello

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    aggravante dell'ingente quantità, oggetto del giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche richieste dal ricorrente e ritenute equivalenti all'aggravante

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena richiamati dalla Corte territoriale

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa

  • art. 1:33 c.p.

    nel testo è verosimilmente un refuso per l'art. 133 c.p.; non è comunque sviluppata come autonoma regola applicativa

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o frutto di arbitrio.
  • La motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze è sufficiente quando il giudice di merito spieghi, anche in forma sintetica, perché l'equivalenza o la prevalenza sia ritenuta più idonea a determinare una pena congrua nel caso concreto.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la sanzione sia fissata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; quando la pena è irrogata in misura media o vicina al minimo, la motivazione può essere più sintetica.
  • Un ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La presenza di elementi fattuali aggravanti come l'elevatissimo grado di purezza della sostanza e l'ampiezza del mercato di destinazione può legittimare un giudizio di severità nel trattamento sanzionatorio e nel bilanciamento delle circostanze.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiReati tributari
IstitutiContinuazione

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