Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34024/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/12/2024 per violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione ha rifiutato di pronunciarsi sul riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di sentenze distinte e non ha effettuato lo scorporo delle pene precedentemente unificate né la rideterminazione della pena unica complessiva. Si contesta inoltre che le ragioni addotte nel provvedimento impugnato risultano sintetiche e non corrispondenti alle effettive argomentazioni necessarie per giustificare il non luogo a provvedere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, per un nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto indicati. La Corte ha osservato che il GIP aveva errato nell'individuare il vincolo di continuazione tra le sentenze interessate e che l'affermazione secondo cui non sarebbe possibile una diminuzione della pena complessiva è fondata su una ricostruzione errata; inoltre ha ricordato che il condannato ha un interesse concreto al riconoscimento della continuazione anche se, dopo lo scorporo, la pena non dovesse risultare ridotta, nei limiti stabiliti dall'art. 81, terzo comma.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte rileva che il vincolo di continuazione va valutato correttamente rispetto alle singole sentenze e che, sebbene l'art. 81 imponga limiti al cumulo, il riconoscimento della continuazione può essere utile al condannato anche se non determina necessariamente una diminuzione della pena; occorre però procedere allo scorporo e alla rideterminazione della pena complessiva quando il vincolo sussista

  • art. 81, terzo comma, cod. pen.

    "Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti"

    La Corte interpreta questo comma come il limite principale: il riconoscimento della continuazione è consentito purché non si superi la pena che deriverebbe dal rispetto degli articoli relativi al cumulo; non impedisce di per sé che il condannato chieda il riconoscimento anche quando la riduzione non sia certa

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per questioni inerenti l'esecuzione delle sentenze (qui: istanza di riconoscimento della continuazione); la Corte richiama la necessità di un esame motivato e corretto da parte del giudice dell'esecuzione

  • Corte cost., sent. n. 183 del 2013

    Richiamata come principio per giustificare il rinvio a diverso giudice (astensione/necessità di terzietà nelle sedi di riesame), prescrivendo che il nuovo esame sia affidato a persona fisica diversa

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, investito di un'istanza di riconoscimento della continuazione, deve verificare esattamente a quali sentenze si riferiscano i reati e se tali sentenze erano state in precedenza unificate; l'errore nell'identificare il vincolo rende la decisione annullabile
  • Se sussiste il vincolo di continuazione tra reati già giudicati in sentenze diverse, il giudice deve procedere, se necessario, allo scorporo delle unificazioni precedenti e alla rideterminazione della pena unica complessiva
  • Il diritto del condannato a ottenere il riconoscimento della continuazione è concreto anche quando non sia certo che ne derivi una diminuzione della pena; il limite imposto è solo che la pena non possa risultare superiore al cumulo materiale delle pene
  • La decisione del giudice dell'esecuzione deve essere adeguatamente motivata: argomentazioni sintetiche o errate sulla ricostruzione del casellario giudiziale e delle unificazioni pregiudicano la decisione e possono portare all'annullamento con rinvio
  • In caso di annullamento, la Cassazione può disporre il rinvio a diverso giudice per garantire imparzialità e corretto riesame, conformemente alla giurisprudenza costituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.