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Ordinanza

Ordinanza n. 158/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento del Dirigente del Settore gestione del territorio del Comune di Giovinazzo prot. n. 13369 dell’8.5.2025, notificato in pari data, recante il riscontro alle osservazioni e il diniego definitivo ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, relativo alla procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato “Scirocco”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: 1) la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con nota prot. n. 8681 del 28.3.2025 del Comune di Giovinazzo; 2) la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con nota prot. n. 9896 del 9.4.2025 del Comune di Giovinazzo; 3) ove occorra, il parere della Soprintendenza del 15.1.2025 e la nota della Regione Puglia del 24.2.2023, richiamati dal Comune di Giovinazzo, ove ritenuti ostativi allo svolgimento dell'istruttoria e/o alla realizzazione dell'impianto.

Giustizia amministrativa202500982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo, ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, relativo a una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale dell'8 maggio 2025, recante il riscontro alle osservazioni e il diniego definitivo relativo alla PAS per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato "Scirocco", nonché le comunicazioni dei motivi ostativi e, ove occorra, il parere della Soprintendenza e la nota regionale richiamati dal Comune. Ha proposto plurime e articolate censure avverso gli atti impugnati e ha chiesto la concessione di misure cautelari, prospettando un pregiudizio patrimoniale derivante dall'eventuale risoluzione del contratto preliminare stipulato per acquisire la disponibilità delle aree e dalla frustrazione degli investimenti già sostenuti per la progettazione e lo sviluppo dell'impianto.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le plurime censure richiedano un più approfondito esame nella fase di merito, senza formulare una valutazione definitiva sulla legittimità del diniego. Quanto al periculum in mora, ha escluso la gravità e irreparabilità del pregiudizio patrimoniale dedotto, rilevando l'assenza di una puntuale allegazione e quantificazione delle conseguenze economiche connesse alla sola eventuale risoluzione del contratto preliminare relativo alle aree e l'insufficienza del generico riferimento alla frustrazione degli investimenti già eseguiti. È stata fissata l'udienza pubblica di merito al 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base del diniego definitivo adottato dopo la comunicazione dei motivi ostativi e il riscontro alle osservazioni della società; l'ordinanza non ne esamina nel merito la corretta applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il giudice ha respinto la richiesta per insufficiente dimostrazione del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le censure contro il provvedimento impugnato sono plurime e articolate e richiedono un approfondito esame, la complessità del thema decidendum può giustificare la riserva della valutazione alla sede di merito, senza anticipare una decisione definitiva sul fumus boni iuris.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione di un pregiudizio patrimoniale: il ricorrente deve indicare e, per quanto possibile, quantificare puntualmente le conseguenze economiche derivanti dall'atto impugnato e fornire elementi idonei a dimostrarne la gravità e irreparabilità.
  • Il riferimento generico alla perdita o alla frustrazione di investimenti sostenuti per la progettazione e lo sviluppo di un'iniziativa economica non è sufficiente, da solo, a integrare il requisito cautelare del periculum in mora.
  • La prospettazione della possibile risoluzione di un contratto preliminare, se non accompagnata da una puntuale allegazione e quantificazione delle conseguenze patrimoniali, non dimostra la gravità e irreparabilità del danno cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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