Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2200/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento a) del provvedimento interdittivo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Registro Decreti R 0000123 del 27.02.2025, notificato il 27/02/2025; b) della nota prot. 3013 del 27.02.2025, con la quale è stata comunicato il provvedimento interdittivo; c) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente, anche se ignoto e non comunicato, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi, se ed in quanto lesivi: 1) la Circolare del Ministero delle infrastrutture 3 novembre 2006, n.1733; 2) il verbale di ispezione prot. 16776 del 30/01/2025; 3) il provvedimento di sospensione prot. n. 16763 del 30/01/2025 emesso dall’ULSS9 Scaligera in data 30/01/2025 e acquisito al protocollo del Ministero al n. 1480 in data 04/02/2025.

Giustizia amministrativa202505874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di interdizione a contrattare con le pubbliche amministrazioni e contestuale revoca, adottato in seguito a un provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 301 del d.lgs. 81/2008, degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 758/1994, degli artt. 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della l. 241/1990, nonché della circolare MIT n. 1733/2006 e della circolare INL n. 3/2021, oltre a eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, apoditticità della motivazione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l'interdizione non avrebbe potuto essere adottata perché il provvedimento presupposto di sospensione dell'attività era stato revocato prima dell'adozione del decreto ministeriale e perché la società aveva pagato la sanzione pecuniaria e regolarizzato le violazioni. Ha inoltre contestato l'applicabilità della circolare MIT n. 1733/2006, originariamente riferita all'art. 36-bis del d.l. 223/2006, a una violazione della normativa antinfortunistica accertata ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 81/2008, degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 758/1994 e dell'art. 3 della l. 241/1990, nonché i medesimi vizi di eccesso di potere, sostenendo che il provvedimento fosse privo di adeguata motivazione e istruttoria, non avesse esplicitato le ragioni dell'interdizione, non avesse valutato la gravità delle violazioni, il pagamento della sanzione e la successiva regolarizzazione. La società aveva altresì evidenziato il pregiudizio derivante dall'annotazione nel casellario informatico ANAC.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e non ha esaminato le eccezioni preliminari di rito delle amministrazioni, ritenendo sufficiente l'infondatezza nel merito. Ha rilevato anzitutto che il provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa adottato dall'ULSS non era stato tempestivamente impugnato ed era quindi divenuto definitivo, pur essendo stato successivamente revocato. La sospensione aveva comunque prodotto effetti dal 30 gennaio al 10 febbraio 2025. Secondo il Collegio, il provvedimento ministeriale interdittivo ha natura meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge e, una volta che la sospensione abbia prodotto effetti, il Ministero non dispone di discrezionalità sull'an dell'adozione dell'interdizione; deve soltanto delimitarne l'efficacia al periodo di effettiva sospensione. È stato ritenuto legittimo il richiamo alla circolare MIT n. 1733/2006, poiché le indicazioni ivi contenute, originariamente riferite all'art. 36-bis del d.l. 223/2006, sono applicabili anche all'art. 14 del d.lgs. 81/2008 in ragione della continuità di ratio delle due discipline, entrambe dirette a garantire la tracciabilità delle condotte imprenditoriali in violazione della normativa antinfortunistica. La successiva revoca della sospensione non impedisce quindi l'adozione dell'interdizione quando la sospensione abbia già prodotto effetti. Il pagamento della sanzione pecuniaria e la regolarizzazione delle violazioni incidono sulla sospensione e ne consentono la revoca, ma non eliminano le conseguenze accessorie dell'illecito previste dalla legge. L'estinzione agevolata riguarda l'obbligazione pecuniaria e non comporta l'inapplicabilità della misura interdittiva. Gli artt. 20 e 21 del d.lgs. 758/1994 e l'art. 301 del d.lgs. 81/2008 sono stati ritenuti inconferenti perché riferiti alla prescrizione e all'estinzione di contravvenzioni penali; inoltre, l'art. 14, comma 16, del d.lgs. 81/2008 prevede la decadenza dei provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, non anche dell'interdizione di cui al comma 2. Quanto alla motivazione, il richiamo per relationem al provvedimento di sospensione è stato ritenuto sufficiente, poiché l'atto richiamato era indicato chiaramente, accessibile e già conosciuto dalla destinataria. Non sussisteva neppure un difetto di istruttoria, dato il carattere sostanzialmente vincolato del potere ministeriale: l'amministrazione doveva verificare soltanto che la sospensione avesse prodotto effetti e circoscrivere temporalmente l'interdizione, come avvenuto nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 81/2008

    Il provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa per violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro costituisce il presupposto dell'interdizione a contrattare; l'interdizione prevista dal comma 2 è conseguenza sostanzialmente vincolata quando la sospensione abbia prodotto effetti.

  • art. 14, comma 16, d.lgs. 81/2008

    La decadenza prevista dalla disposizione riguarda i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 e non si estende all'interdizione a contrattare prevista dal comma 2.

  • art. 301-bis d.lgs. 81/2008

    L'estinzione agevolata dell'illecito amministrativo mediante regolarizzazione e pagamento non comporta, in assenza di un'espressa previsione, l'inapplicabilità delle misure accessorie previste dall'art. 14.

  • art. 36-bis d.l. 223/2006, convertito dalla l. 248/2006

    La ratio della disciplina previgente, volta a garantire la tracciabilità delle condotte imprenditoriali in violazione della normativa antinfortunistica, consente di applicare le indicazioni della circolare MIT n. 1733/2006 anche al successivo art. 14 del d.lgs. 81/2008.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto richiamato è indicato chiaramente, è accessibile e risulta conosciuto dal destinatario.

  • art. 29 c.p.a.

    La mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di sospensione ne determina la definitività e condiziona le contestazioni rivolte contro il successivo provvedimento interdittivo fondato su di esso.

  • artt. 20 e 21 d.lgs. 758/1994

    Le disposizioni riguardano la prescrizione e l'estinzione delle contravvenzioni penali e non impediscono l'applicazione della misura interdittiva amministrativa conseguente alla sospensione dell'attività.

  • art. 301 d.lgs. 81/2008

    La disciplina dell'estinzione delle contravvenzioni non si estende automaticamente alla misura interdittiva amministrativa prevista dall'art. 14.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008 abbia prodotto effetti, il successivo provvedimento ministeriale di interdizione a contrattare con le pubbliche amministrazioni ha natura meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge ed è sostanzialmente vincolato nell'an.
  • La successiva revoca del provvedimento di sospensione non impedisce l'adozione dell'interdizione a contrattare se la sospensione ha già prodotto effetti; l'interdizione deve essere temporalmente circoscritta al periodo di effettiva sospensione.
  • Le indicazioni della circolare MIT n. 1733/2006, pur emanate nell'originario quadro dell'art. 36-bis del d.l. 223/2006, possono essere applicate all'art. 14 del d.lgs. 81/2008 in ragione della continuità di ratio tra le discipline, entrambe orientate alla tracciabilità delle condotte imprenditoriali in violazione della normativa antinfortunistica.
  • La regolarizzazione delle violazioni e il pagamento della sanzione pecuniaria consentono la revoca della sospensione, ma non eliminano le conseguenze accessorie dell'illecito quando queste siano previste dalla legge; l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria non determina di per sé l'inapplicabilità dell'interdizione a contrattare.
  • È legittima la motivazione per relationem del provvedimento interdittivo mediante richiamo al provvedimento di sospensione quando quest'ultimo sia indicato in modo chiaro, accessibile e conosciuto dal destinatario; in presenza di un potere sostanzialmente vincolato, l'istruttoria può limitarsi alla verifica dell'effettiva produzione di effetti della sospensione e alla delimitazione temporale dell'interdizione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.