Sentenza n. 420/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza CAS, notificato il 29 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'accoglienza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Pesaro Urbino aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza nell'ambito del CAS, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare ai fini del riesame. Dal testo non risultano specificati ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, l'ente gestore ha chiesto l'inserimento del ricorrente nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI); la richiesta è stata accolta mediante inserimento nel progetto territoriale del Comune di Jesi, ma il ricorrente ha rifiutato l'accoglienza per la distanza della struttura dal luogo di lavoro sito in Mondolfo. Ne è conseguita la definitiva uscita dal sistema di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto che la cessazione delle misure CAS costituisca conseguenza vincolata della decisione che definisce il procedimento relativo alla protezione internazionale. Ha inoltre rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente era stato inserito nel sistema SAI, sicché un eventuale accoglimento dell'impugnazione contro la cessazione delle misure CAS non avrebbe potuto procurargli alcuna utilità concreta. La mancata permanenza nell'accoglienza è stata inoltre ricondotta alla scelta del ricorrente, che aveva rifiutato l'inserimento nel progetto SAI. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando, sentite le parti, sussistono i relativi presupposti; il TAR lo ha applicato nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.
Massime di principio
- La cessazione delle misure di accoglienza nell'ambito del CAS costituisce conseguenza vincolata della decisione che definisce il procedimento relativo alla protezione internazionale dello straniero.
- Quando, dopo la proposizione del ricorso contro la cessazione dell'accoglienza CAS, il ricorrente viene inserito nel sistema SAI, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione può non procurargli alcuna utilità concreta; in tal caso il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il rifiuto dell'inserimento nel progetto SAI da parte del beneficiario può far venir meno le esigenze poste a fondamento della richiesta di accoglienza e concorrere alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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