Cassazione Civile, Ordinanza n. 01616/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, fondato su più rilievi, tra cui: indeducibilità di costi per consulenze rese da una società statunitense ritenute non inerenti e non documentate; indeducibilità dell’ammortamento di un marchio per asserita indeterminatezza del costo e antieconomicità; indetraibilità dell’Iva su fatture di una cooperativa per prestazioni ritenute estranee all’imposta; mancata fatturazione e contabilizzazione di riaddebiti di spese relativi a consumi e utenze di un ramo d’azienda affittato. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, la CTR aveva poi rigettato sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio. In cassazione la società proponeva due motivi, mentre l’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale; Equitalia Centro era intimata. La Corte però non entra nel merito dei motivi perché rileva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso principale: la notifica del ricorso per cassazione era stata eseguita presso lo sportello dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, modalità ritenuta non utilizzabile per il ricorso per cassazione, che resta soggetto alle norme del codice di procedura civile. È inoltre dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti di Equitalia, non parte del giudizio di merito e per la quale non era provato il perfezionamento della notifica. Per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale dell’Agenzia è dichiarato inefficace perché tardivo ex art. 334 c.p.c.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale della società contribuente, perché notificato con una modalità non consentita nel giudizio di cassazione tributaria; dichiara inoltre inammissibile il ricorso nei confronti di Equitalia Centro per difetto di partecipazione al giudizio di merito e per mancata prova della notifica; infine dichiara inefficace il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, essendo stato proposto tardivamente e venendo meno per l’inammissibilità del principale. La società ricorrente è condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia
La modalità di notificazione prevista per il processo tributario non si applica al ricorso per cassazione, che è soggetto alle norme del codice di procedura civile ove compatibili.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie resta disciplinato, per quanto compatibile, dalle norme del codice di procedura civile.
art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro sentenze tributarie, la notificazione del ricorso deve rispettare le regole del codice di procedura civile: la consegna all’impiegato addetto dell’ufficio fiscale, prevista per il processo tributario ordinario, non è mezzo idoneo per la notifica del ricorso per cassazione.
- La notificazione eseguita con modalità non previste per la cassazione tributaria integra un’ipotesi di inesistenza e non di semplice nullità, perché manca un elemento costitutivo essenziale della notificazione, ossia la trasmissione compiuta da un soggetto giuridicamente abilitato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c.
- Non può essere proposta utilmente in cassazione una impugnazione nei confronti di un soggetto che non sia stato parte del giudizio di merito, salvo che risulti provato il corretto perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
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