Ordinanza n. 132/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del “Regolamento comunale in materia di spettacolo viaggiante, parchi divertimento”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.10.2024, limitatamente agli artt. 9, comma 4, 12, commi 2-3, 14, 21 ed agli artt. 10 e 11, così come modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27.11.2025 (in vigore dal 28.12.2025), nonché dei relativi atti applicativi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale in materia di spettacolo viaggiante e parchi divertimento, limitatamente alle disposizioni sui luoghi di svolgimento, sul numero e sull’assegnazione delle attrazioni e sui relativi criteri, nonché autorizzazione temporanea per il Parco Divertimento “Pasquale” – Edizione 2026, con diniego di autorizzazione per alcune attrazioni e attività accessorie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29 ottobre 2024, limitatamente agli artt. 9, comma 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 21, nonché agli artt. 10 e 11 come modificati con deliberazione n. 68 del 27 novembre 2025, insieme ai relativi atti applicativi. Il regolamento è stato applicato dal Comune in occasione dell’istanza per l’installazione delle attrazioni “rotonda pesca e tiri vari”, “mini seggiolini”, “pugnometro” e “banchetto zucchero filato”. L’amministrazione ha rilasciato l’autorizzazione temporanea per il periodo dall’1 aprile 2026 al 5 maggio 2026 esclusivamente per la giostra “mini seggiolini”, negando l’autorizzazione per la “rotonda pesca cigni” e per le attività accessorie e complementari “pugnometro” e “banchetto zucchero filato”. Le censure riguardano le scelte organizzative generali del regolamento relative al luogo di svolgimento dei parchi divertimento, al numero massimo complessivo di attrazioni ammissibili, fissato in dodici, al limite di una sola attrazione per ciascun partecipante, all’esclusione delle attività complementari e accessorie e ai criteri e punteggi per la valutazione delle domande. Il testo dell’ordinanza non specifica ulteriori singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha rigettato la domanda di sospensione. Ha ritenuto che le disposizioni regolamentari e le conseguenti scelte organizzative comunali sottendano valutazioni di merito ampiamente discrezionali, sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di palese illogicità o irragionevolezza. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, tali profili non sono stati ravvisati. Il limite di una sola attrazione installabile e la valorizzazione dell’anzianità di presenza per fasce annuali, anziché in termini assoluti, sono stati ritenuti prima facie coerenti con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, tutelando concorrenza e pari opportunità ed evitando rendite di posizione o diritti di insistenza. È stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del merito al 13 gennaio 2027, anche in vista dell’eventuale conformazione dell’attività per l’anno successivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata rigettata all’esito del sommario esame cautelare.
Massime di principio
- Le scelte organizzative generali dell’amministrazione sulla gestione di risorse spaziali limitate e sulla disciplina delle attività di spettacolo viaggiante rientrano nell’ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili in sede giurisdizionale, in assenza di specifiche illegittimità, solo quando risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.
- In presenza di spazio limitato per l’esercizio di attività di spettacolo viaggiante, la limitazione del numero di attrazioni installabili e l’ammissione di una sola attrazione per operatore possono risultare prima facie legittime se funzionali ad ampliare la partecipazione degli operatori e a garantire concorrenza e pari opportunità.
- La valorizzazione dell’anzianità di presenza mediante fasce annuali, anziché in termini assoluti, può essere coerente con l’esigenza di evitare la formazione di rendite di posizione o di diritti di insistenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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