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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46564/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca, da parte della Corte d'appello, della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado; la ricorrente deduce la violazione delle norme sul procedimento e sul principio devolutivo (artt. 125, 164, 168, 546 c.p.p. e 111 Cost., comma 6) e il vizio di motivazione, sostenendo che la revoca è intervenuta d'ufficio nonostante i precedenti ostativi fossero già risultanti agli atti al momento della sentenza di primo grado e l'assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, eliminando tale revoca. La Suprema Corte ha richiamato il principio devolutivo consolidato (con riferimento a Sez. U. n. 36460/2024, Zangari) secondo cui il giudice d'appello, se non investito dall'impugnazione su quel punto, non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.; pertanto la revoca operata dalla Corte territoriale è oltre il suo potere e va cassata

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del reato per cui l'imputata era stata condannata; contestualmente fa parte del contesto fattuale ma non è oggetto di interpretazione giuridica specifica nella decisione

  • art. 164 cod. pen. (co. 4) / causa ostativa alla sospensione condizionale

    L'articolo è richiamato in relazione alle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte territoriale aveva ritenuto sussistenti precedenti ostativi che avrebbero reso impropria la concessione del beneficio in primo grado

  • artt. 125, 168, 546 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla ricorrente in relazione al vizio procedurale e al principio devolutivo; la Corte di Cassazione richiama il principio devolutivo come limite all'attività d'ufficio del giudice d'appello

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nella doglianza sulla tutela dei diritti processuali e sul rispetto dei principi costituzionali collegati al giusto processo e alle garanzie di impugnazione; la decisione valorizza il principio devolutivo quale garanzia per le parti

  • Sez. U. n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari), Rv. 287004-01

    Jurisprudenza di legittimità che afferma il principio devolutivo: il giudice d'appello non può, se non investito dall'impugnazione sul punto, revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in violazione della legge; tale revoca non è mera constatazione ope legis e pertanto richiede specifica devoluzione

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Base normativa che consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e procedere direttamente alla eliminazione dell'atto impugnato (in questo caso la revoca della sospensione), operazione che la Corte ha compiuto

Massime di principio

  • Il principio devolutivo limita l'attività del giudice d'appello: se una questione non è oggetto di impugnazione, il giudice di grado superiore non può intervenire d'ufficio per modificare o revocare provvedimenti che incidono su diritti sostanziali (es. sospensione condizionale della pena)
  • Se il pubblico ministero intende contestare la concessione della sospensione condizionale, deve proporre appello sul punto; in mancanza, la Corte d'appello è generalmente priva del potere di revoca d'ufficio
  • La presenza di precedenti ostativi 'negli atti' può giustificare la revoca del beneficio in sede di gravame solo se la questione è stata devoluta al giudice d'appello: l'esistenza degli atti non sostituisce la necessità di impugnazione
  • La Cassazione può, in casi limitati, annullare senza rinvio e rimuovere una statuizione illegittima (art. 620, lett. l) c.p.p.), ripristinando lo stato di fatto conforme alla legge quando la correzione non richiede un nuovo esame istruttorio
  • Per evitare inefficienze e rischi di annullamento, è opportuno che la parte pubblica deduca tempestivamente (in impugnazione) ogni vizio relativo alla concessione di benefici punitivi; il difensore dell'imputato può invece invocare il principio devolutivo per opporsi a correzioni d'ufficio in appello

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