Cassazione Penale, Sentenza n. 27568/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione denunciando un'unica violazione normativa (art. 99 cod. pen.). In sede di memoria il difensore ha altresì sostenuto che il reato si era estinto per remissione di querela, regolarmente accettata dall'avvocato procuratore speciale dell'imputato, e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia perché, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 del d.lgs. n.150/2022, il delitto di furto aggravato è divenuto procedibile a querela di parte (salvo ipotesi non ricorrenti nel caso di specie) e, quindi, la remissione di querela dell'offeso, ritualmente accettata dal procuratore speciale dell'imputato, ha determinato l'estinzione del reato (artt. 624 e 625 cod. pen.). Le spese processuali sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022, art. 2
in vigore dal 30 dicembre 2022
Ha modificato il regime di procedibilità del delitto di furto aggravato rendendolo procedibile a querela di parte, salvo le ipotesi previste dall'art. 624, comma 3 cod. pen., non applicabili nel caso concreto
codice penale, art. 624
comma 3 citato ma non ricorrente
Definisce il delitto di furto e prevede ipotesi di particolare rilevanza (comma 3) che mantengono la procedibilità d'ufficio; nel caso non ricorrevano tali ipotesi, pertanto la querela può estinguere il reato dopo la modificazione normativa
codice penale, art. 625, comma 1, nn. 2 e 7
Indica le aggravanti contestate al furto (le circostanze che aggravano la responsabilità penale), le quali qualificavano il reato ma non impedivano la procedibilità a querela dopo la riforma
codice penale, art. 99
Norma richiamata nel motivo di ricorso (violazione denunciata dall'imputato); la decisione di cassazione non ha dovuto procedere all'esame sostanziale della doglianza perché il reato si è estinto per remissione di querela
codice di procedura penale, art. 340
Prevede che, in mancanza di diversa pattuizione, le spese processuali siano poste a carico del querelato cuando la querela estingue il reato
Sentenza Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Principio secondo cui la remissione di querela non può impedire la pronuncia di proscioglimento se, dagli atti impugnati, emergono elementi che dimostrino evidentemente l'innocenza dell'imputato o l'inncontrovertibile insussistenza del fatto
Massime di principio
- Se una fattispecie penalmente rilevante diventa procedibile a querela di parte per effetto di una modifica normativa, la remissione di querela dell'offeso estingue il reato, salvo che ricorrano specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La remissione di querela deve essere ritualmente effettuata e accettata (dall'imputato o dal suo procuratore/avvocato che svolge funzione di procuratore speciale) per produrre effetto estintivo.
- Non si può invocare l'estinzione del reato per remissione di querela quando, dagli atti o dalla decisione impugnata, emerga in modo evidente e incontrovertibile l'innocenza dell'imputato o l'insussistenza del fatto: in tali casi prevale il principio di proscioglimento indipendente dalla remissione.
- Restano salve le ipotesi in cui la legge prevede la procedibilità d'ufficio (es. art. 624, comma 3 cod. pen. per fattispecie rilevanti), che impediscono l'estinzione per remissione di querela.
- In assenza di diversa pattuizione, quando la querela estingue il reato le spese processuali sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la presenza di eventuali accordi o clausole che regolino la ripartizione delle spese.
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