Cassazione Penale, Sentenza n. 27732/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e reati connessi, deducendo: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni per nullità del decreto autorizzativo (motivazione carente/errata, richiamo a reato diverso); 2) inutilizzabilità o inattendibilità delle dichiarazioni della presunta persona offesa Valia Anna, che secondo la difesa sarebbe stata coautrice della truffa e dunque avrebbe dovuto essere trattata/escussa in altra qualità; 3) errore nella mancata derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) poiché l'azione sarebbe stata mirata a recuperare un credito derivante da una truffa; 4) mancata applicazione dell'attenuante speciale del comma 4 dell'art. 630; 5) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza in relazione al momento/luogo della consegna del denaro; 6) mancata qualificazione del fatto come lieve entità (C. Cost. n. 68/2012). Inoltre, è stato segnalato il decesso di Fornelli Matteo.
La decisione
La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con riferimento a Fornelli Matteo per estinzione del reato per morte dell'imputato. Il ricorso di Fornelli Francesco e Fornelli Giuseppe è stato rigettato. Motivazione principale: le intercettazioni erano utilizzabili poiché il Gip aveva adottato motivazione per relationem richiamando richieste del P.M. e rapporti di p.g.; le dichiarazioni di Valia Anna sono state ritenute complessivamente attendibili e valutabili in modo frazionato (parte della deposizione può essere credibile anche se altre parti non lo sono), e la sua qualità di persona offesa è stata adeguatamente motivata; corretta la qualificazione del fatto come sequestro di persona a scopo di estorsione in quanto la privazione della libertà fu strumentale a ottenere un "prezzo della liberazione" (18.000 euro) anche in contesto di rapporto illecito pregresso, perciò non derubricabile in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; non è applicabile l'attenuante speciale perché il rilascio non fu incondizionato ma condizionato al pagamento; i rilievi sul principio di correlazione sono infondati perché il nucleo fattuale (nesso tra pagamento e liberazione) è rimasto invariato; la censura sulla lieve entità è inammissibile/rinunciata.
Norme richiamate
art. 630 cod. pen.
Fattispecie applicata: sequestro di persona a scopo di estorsione quando la privazione della libertà è finalizzata a ottenere un "prezzo della liberazione"; rileva anche se il prezzo derivi da un rapporto illecito pregresso.
art. 605 cod. pen.
Sequestro di persona semplice, distinto dalla fattispecie aggravata a scopo di estorsione; la scelta della qualificazione dipende dal fine perseguito (tutela di una pretesa giuridicamente esercitabile vs. mercificazione per profitto ingiusto).
art. 393 cod. pen.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: applicabile solo se la pretesa rivendicata fosse tutela giuridicamente esperibile; nel caso concreto la pretesa era intrinsecamente illecito/irripetibile e quindi non tutelabile.
art. 110, 61 n.2, 112 n.11 cod. pen.
Riferimenti ai concorsi di reato e alle circostanze aggravanti/qualificanti richiamate nel capo di imputazione.
art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152
Richiamato in tema di "sufficienti indizi" per i reati di criminalità organizzata ai fini dell'autorizzazione delle intercettazioni; la Corte ritiene che i reati aggravati dall'art.7 rientrino tra quelli per cui è richiesto il livello di indizi indicato.
art. 7 L. 203/1991
Aggravante connessa a modalità associative/mafiose, richiamata nel contesto della discussione sulla motivazione del decreto di intercettazione.
art. 2035 cod. civ.
Riferimento alla possibile turpitudine del negozio: la Corte ha ritenuto che l'illiceità dell'accordo sul "cambio in nero" escludeva la possibilità di ripetizione e quindi la tutela giudiziale della pretesa dei ricorrenti.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulle prove testimoniali e limite dell'utilizzo delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che, pur essendo Valia parte della vicenda, le sue dichiarazioni potevano essere valutate con rigore e frazionate.
art. 210 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione delle dichiarazioni di persone ascoltate ai sensi dell'art. 210; richiamata con riferimento alle dichiarazioni del coimputato Capasso Luigi.
artt. 521-522 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che non fosse avvenuta mutatio facti tale da ledere il diritto di difesa.
art. 51, co. 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro giurisprudenziale che considera i reati aggravati dall'art. 7 come riconducibili all'ambito della criminalità organizzata per i profili procedurali delle intercettazioni.
Massime di principio
- Le autorizzazioni alle intercettazioni motivate "per relationem" sono valide se il Gip richiama e valuta criticamente le richieste del P.M. e le relazioni di polizia giudiziaria; un refuso finale nella motivazione non invalida l'intero provvedimento se la motivazione principale è coerente.
- Le dichiarazioni della presunta persona offesa possono essere valutate in modo frazionato: l'inattendibilità su alcuni punti non comporta automaticamente l'inattendibilità sull'intero racconto, purché il giudice motivi adeguatamente la valutazione differenziata.
- La configurabilità del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione non è esclusa dal fatto che la pretesa richiesta come prezzo derivi da un rapporto illecito pregresso: la mercificazione della persona per ottenere un "prezzo della liberazione" integra l'art. 630 c.p.
- La derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che la pretesa sia giuridicamente tutelabile ed esperibile in sede giudiziaria; pretese basate su negozi illeciti/"in nero" sono generalmente non tutelabili e orientano verso l'estorsione/sequestro.
- L'attenuante speciale del comma 4 dell'art. 630 non si applica se il rilascio della vittima è stato condizionato al pagamento o alla promessa di pagamento; il rilascio incondizionato è elemento decisivo per l'attenuante.
- Le censure sollevate per la prima volta in Cassazione che richiedono valutazioni di fatto (es. qualificazione soggettiva della teste) sono inammissibili; questioni di fatto vanno dedotte e discusse nei gradi di merito.
- Il decesso dell'imputato estingue il reato e comporta annullamento della sentenza senza rinvio rispetto alla posizione del deceduto.
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